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Sentenza

Sentenza n. 253/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia: - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- di esclusione della ricorrente dalla graduatoria per l'assegnazione di alloggio E.R.P. in situazioni di emergenza abitativa, ex art. 31 L.R. 32/96, adottato dal Comune di Reggio Calabria;

Giustizia amministrativa202300598

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione di un alloggio ERP in situazione di emergenza abitativa

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, collocata al sesto posto con 10 punti nella graduatoria per l'assegnazione di alloggi ERP in situazione di emergenza abitativa ai sensi dell'art. 31 della L.R. Calabria n. 32/1996, ha impugnato il provvedimento comunale di esclusione, adottato a seguito della verifica della permanenza dei requisiti, perché risultava dimorante con il nucleo familiare nel Comune di Bianco. Il Comune ha eccepito la tardività e l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati e ne ha contestato la fondatezza nel merito. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha adottato una nuova graduatoria, all'esito di una rinnovata istruttoria, con un assetto sostanzialmente diverso: la ricorrente e l'originaria controinteressata ne sono state escluse e sono stati collocati ai primi posti soggetti diversi, con punteggi inferiori. La ricorrente non ha impugnato la nuova graduatoria né ha notificato il ricorso ai nuovi controinteressati. Nelle more, la ricorrente ha inoltre ottenuto la disponibilità di un alloggio ERP assegnato in via ordinaria, circostanza che ha fatto venir meno l'interesse alla decisione sul ricorso originario, avente ad oggetto l'assegnazione preferenziale per emergenza abitativa. In udienza la ricorrente e il Comune hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il Collegio ha qualificato la situazione come sopravvenuta carenza di interesse, non come cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso tempestivo e ricevibile, poiché era stato notificato al Comune e a uno dei soggetti aventi la posizione sostanziale di controinteressato nella graduatoria originaria, nonché depositato tempestivamente. Ha tuttavia dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La nuova graduatoria adottata dal Comune aveva modificato sostanzialmente l'assetto degli interessi e presentava nuovi controinteressati; per ottenere ancora il bene della vita perseguito, la ricorrente avrebbe dovuto impugnare anche tale atto e notificare il ricorso ai soggetti collocati ai primi posti. La mancata impugnazione della nuova graduatoria ha comportato la perdita dell'interesse alla decisione sul ricorso originario per fatto imputabile alla ricorrente. La consegna di un alloggio ERP in via ordinaria non ha determinato la cessazione della materia del contendere, perché il bene perseguito nel giudizio era l'inserimento nella graduatoria per l'assegnazione preferenziale in emergenza abitativa. Le spese sono state integralmente compensate. Il TAR ha inoltre revocato l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, ritenendo che la revoca possa essere disposta anche in caso di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e rilevando, comunque, il superamento del limite reddituale previsto dalla legge.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta una nuova graduatoria che modifica sostanzialmente l'assetto degli interessi e individua nuovi controinteressati, il ricorrente che intenda conseguire ancora il bene della vita deve impugnare anche il nuovo atto e notificare il ricorso ai nuovi controinteressati; la mancata impugnazione determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso originario.
  • La disponibilità sopravvenuta di un bene analogo non determina cessazione della materia del contendere se il bene ottenuto è attribuito secondo un titolo o un regime diverso da quello perseguito nel giudizio; in tal caso occorre verificare concretamente se permanga l'interesse al conseguimento dello specifico bene della vita dedotto in giudizio.
  • La notifica del ricorso a uno dei soggetti che, secondo la graduatoria impugnata, riveste una posizione sostanziale di controinteresse è sufficiente ai fini dell'instaurazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati individuati dal provvedimento originario, ferma la necessità di considerare le nuove posizioni di controinteresse derivanti da un atto sopravvenuto.
  • La revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere disposta anche quando il ricorso divenga improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse; la revoca può inoltre fondarsi sul successivo accertamento del superamento del limite reddituale previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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