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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19547/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando ipotesi di esonero, al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca, in sede esecutiva, di un'ordinanza ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., disposta perché l'appello era stato presentato ma risultava registrato tardivamente. Nel ricorso ha censurato: l'omessa pronuncia del giudice dell'esecuzione sulla richiesta di acquisire e trasmettere l'appello; il malfunzionamento del deposito telematico, che a suo dire non avrebbe dovuto ricadere sull'appellante; l'incompetenza del giudice dell'esecuzione a valutare l'esistenza dell'impugnazione; la violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale. La Corte ha ritenuto tali doglianze aspecifiche rispetto all'oggetto del provvedimento impugnato, che riguardava solo la revoca in executivis dell'ordinanza per tardività della registrazione dell'appello.

Norme richiamate

  • art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Richiamato come base del provvedimento oggetto di revoca in sede esecutiva; il testo non sviluppa un'interpretazione della norma, ma ne indica l'applicazione al caso dell'appello tardivamente registrato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    È la norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità le censure devono essere specifiche e pertinenti rispetto al contenuto del provvedimento impugnato; motivi che non si confrontano con l'oggetto effettivo della decisione sono inammissibili.
  • Quando il provvedimento impugnato riguarda esclusivamente una revoca in sede esecutiva fondata sulla tardiva registrazione dell'appello, sono aspecifiche le doglianze che introducono questioni diverse, come il malfunzionamento del deposito telematico o l'asserita incompetenza del giudice dell'esecuzione a valutare l'esistenza dell'impugnazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo ipotesi di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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