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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25475/2024 del 27/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava il rigetto della richiesta di permesso premio, contestando la violazione di legge e vizio di motivazione. Sosteneva che i giudici di merito avrebbero applicato un quadro normativo non pertinente al suo caso, poiché vi era già un provvedimento (ordinanza del 7/7/2022) che aveva accertato l'impossibilità/inesigibilità della collaborazione con la giustizia; perciò il procedimento avrebbe dovuto seguire il modello del previgente comma 1-bis (art. 3, comma 2, primo periodo, d.l. 162/2022) e non richiedere integrazione della domanda. Denunciava inoltre il mancato esame della nota della Questura di Palermo del 19/04/2022 (che attestava assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata), la mancata considerazione del programma di trattamento (che prevedeva anche permessi premio) e l'omessa valorizzazione del percorso riabilitativo intramurario.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto applicabile, anche al ricorrente, la disciplina risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. 162/2022 convertito (legge n.199/2022), secondo la quale per i reati cd. ostativi la concessione dei benefici ai non collaboranti è possibile solo se il detenuto produce elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla mera buona condotta carceraria, idonei a escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e il pericolo di loro ripristino. La Corte ha confermato che, dopo la sentenza Corte Cost. n.253/2019, la presunzione di pericolosità è relativa e può essere superata con idonei elementi. Tuttavia, nel caso di specie, il Tribunale aveva acquisito informative dalla DNA e dalla DDA di Napoli (datate 3/8/2023) che riscontravano collegamenti attuali del Faiella con la criminalità organizzata locale (clan Giugliano) e aveva rilevato la persistenza di propensione al crimine e l'assenza di revisione critica della condotta; pertanto il diniego del permesso è stato ritenuto adeguatamente motivato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 1-bis, ordinamento penitenziario

    Nella versione modificata dal d.l. 162/2022 convertito, consente la concessione dei benefici anche ai non collaboranti per i reati ostativi a condizione che il detenuto dimostri il rispetto di obbligazioni civili o l'impossibilità di adempierle e alleghi elementi specifici e aggiuntivi che escludano collegamenti attuali con la criminalità organizzata e il rischio di loro ripristino.

  • d.l. n.162/2022 (convertito, legge n.199/2022)

    Ha introdotto/modificato il regime dei benefici per i reati cd. ostativi prevedendo oneri probatori aggiuntivi per i non collaboranti e richiamando la necessità di elementi concreti per escludere collegamenti criminali attuali.

  • art. 3, comma 2, primo periodo, d.l. n.162/2022

    Richiamato dalla difesa quale norma che, a suo avviso, avrebbe dovuto ispirare il procedimento (previgente comma 1-bis), ma la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina risultante dalla conversione del decreto.

  • art. 58-ter (richiamato nel contesto)

    Norma richiamata in materia di collaborazione con la giustizia; la disciplina dei benefici tiene conto anche delle ipotesi di collaborazione impossibile o inesigibile.

  • Corte Costituzionale, sentenza n.253/2019

    Ha dichiarato non più sostenibile la presunzione assoluta di pericolosità per i non collaboranti; ha trasformato la presunzione in relativa, aprendo la possibilità di concedere permessi premio anche senza collaborazione effettiva se sono prodotti elementi idonei a escludere collegamenti attuali.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 33743 del 14/7/2021, Marazzotta)

    Ha precisato che il non collaborante può allegare elementi fattuali (assenza di procedimenti nuovi, partecipazione rieducativa, ecc.) idonei a contrastare la presunzione relativa; al giudice compete integrare l'istruttoria e acquisire informazioni da autorità (DNA, Procure, Comitato per ordine e sicurezza).

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 19536 del 28/02/2022, Barranca)

    Ha ribadito la necessità di esaminare gli elementi individualizzanti del percorso rieducativo per valutare la capacità di recidere i collegamenti mafiosi e di non riattivarli.

Massime di principio

  • Per i reati ostativi, anche dopo le modifiche normative, la concessione di permessi premio ai non collaboranti è possibile ma richiede elementi specifici, oltre la mera buona condotta: documenti che escludano collegamenti attuali con la criminalità organizzata e il rischio di ripristino di tali legami.
  • La sentenza della Corte Costituzionale n.253/2019 ha trasformato la presunzione assoluta di pericolosità in una presunzione relativa: il detenuto può fornire elementi fattuali idonei a superarla e il giudice deve valutare e, se necessario, integrare l'istruttoria acquisendo informazioni da DNAs, DDA, Procure e Questure.
  • Un precedente accertamento di 'collaborazione impossibile' non esonera il detenuto dall'onere di produrre elementi che escludano collegamenti attuali; l'accertamento incidentale della impossibilità della collaborazione non sostituisce le indagini sugli attuali legami criminali.
  • Documenti utili a favore del richiedente includono: note delle Questure, assenza di nuovi procedimenti penali, programmi di trattamento che prevedano permessi, iniziative risarcitorie o di giustizia riparativa e prove di revisione critica della condotta; tuttavia il giudice può valorizzare anche informative di DNA/DDA che attestino collegamenti attuali.
  • Le valutazioni di merito sulla sussistenza o meno dei collegamenti e sulla pericolosità sociale, se adeguatamente motivate, sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità; il ricorso in Cassazione non può limitarsi a una rivalutazione dei fatti senza censure di diritto ben fondate.

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