Cassazione Penale, Sentenza n. 25475/2024 del 27/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il rigetto della richiesta di permesso premio, contestando la violazione di legge e vizio di motivazione. Sosteneva che i giudici di merito avrebbero applicato un quadro normativo non pertinente al suo caso, poiché vi era già un provvedimento (ordinanza del 7/7/2022) che aveva accertato l'impossibilità/inesigibilità della collaborazione con la giustizia; perciò il procedimento avrebbe dovuto seguire il modello del previgente comma 1-bis (art. 3, comma 2, primo periodo, d.l. 162/2022) e non richiedere integrazione della domanda. Denunciava inoltre il mancato esame della nota della Questura di Palermo del 19/04/2022 (che attestava assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata), la mancata considerazione del programma di trattamento (che prevedeva anche permessi premio) e l'omessa valorizzazione del percorso riabilitativo intramurario.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto applicabile, anche al ricorrente, la disciplina risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. 162/2022 convertito (legge n.199/2022), secondo la quale per i reati cd. ostativi la concessione dei benefici ai non collaboranti è possibile solo se il detenuto produce elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla mera buona condotta carceraria, idonei a escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e il pericolo di loro ripristino. La Corte ha confermato che, dopo la sentenza Corte Cost. n.253/2019, la presunzione di pericolosità è relativa e può essere superata con idonei elementi. Tuttavia, nel caso di specie, il Tribunale aveva acquisito informative dalla DNA e dalla DDA di Napoli (datate 3/8/2023) che riscontravano collegamenti attuali del Faiella con la criminalità organizzata locale (clan Giugliano) e aveva rilevato la persistenza di propensione al crimine e l'assenza di revisione critica della condotta; pertanto il diniego del permesso è stato ritenuto adeguatamente motivato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 4, comma 1-bis, ordinamento penitenziario
Nella versione modificata dal d.l. 162/2022 convertito, consente la concessione dei benefici anche ai non collaboranti per i reati ostativi a condizione che il detenuto dimostri il rispetto di obbligazioni civili o l'impossibilità di adempierle e alleghi elementi specifici e aggiuntivi che escludano collegamenti attuali con la criminalità organizzata e il rischio di loro ripristino.
d.l. n.162/2022 (convertito, legge n.199/2022)
Ha introdotto/modificato il regime dei benefici per i reati cd. ostativi prevedendo oneri probatori aggiuntivi per i non collaboranti e richiamando la necessità di elementi concreti per escludere collegamenti criminali attuali.
art. 3, comma 2, primo periodo, d.l. n.162/2022
Richiamato dalla difesa quale norma che, a suo avviso, avrebbe dovuto ispirare il procedimento (previgente comma 1-bis), ma la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina risultante dalla conversione del decreto.
art. 58-ter (richiamato nel contesto)
Norma richiamata in materia di collaborazione con la giustizia; la disciplina dei benefici tiene conto anche delle ipotesi di collaborazione impossibile o inesigibile.
Corte Costituzionale, sentenza n.253/2019
Ha dichiarato non più sostenibile la presunzione assoluta di pericolosità per i non collaboranti; ha trasformato la presunzione in relativa, aprendo la possibilità di concedere permessi premio anche senza collaborazione effettiva se sono prodotti elementi idonei a escludere collegamenti attuali.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 33743 del 14/7/2021, Marazzotta)
Ha precisato che il non collaborante può allegare elementi fattuali (assenza di procedimenti nuovi, partecipazione rieducativa, ecc.) idonei a contrastare la presunzione relativa; al giudice compete integrare l'istruttoria e acquisire informazioni da autorità (DNA, Procure, Comitato per ordine e sicurezza).
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 19536 del 28/02/2022, Barranca)
Ha ribadito la necessità di esaminare gli elementi individualizzanti del percorso rieducativo per valutare la capacità di recidere i collegamenti mafiosi e di non riattivarli.
Massime di principio
- Per i reati ostativi, anche dopo le modifiche normative, la concessione di permessi premio ai non collaboranti è possibile ma richiede elementi specifici, oltre la mera buona condotta: documenti che escludano collegamenti attuali con la criminalità organizzata e il rischio di ripristino di tali legami.
- La sentenza della Corte Costituzionale n.253/2019 ha trasformato la presunzione assoluta di pericolosità in una presunzione relativa: il detenuto può fornire elementi fattuali idonei a superarla e il giudice deve valutare e, se necessario, integrare l'istruttoria acquisendo informazioni da DNAs, DDA, Procure e Questure.
- Un precedente accertamento di 'collaborazione impossibile' non esonera il detenuto dall'onere di produrre elementi che escludano collegamenti attuali; l'accertamento incidentale della impossibilità della collaborazione non sostituisce le indagini sugli attuali legami criminali.
- Documenti utili a favore del richiedente includono: note delle Questure, assenza di nuovi procedimenti penali, programmi di trattamento che prevedano permessi, iniziative risarcitorie o di giustizia riparativa e prove di revisione critica della condotta; tuttavia il giudice può valorizzare anche informative di DNA/DDA che attestino collegamenti attuali.
- Le valutazioni di merito sulla sussistenza o meno dei collegamenti e sulla pericolosità sociale, se adeguatamente motivate, sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità; il ricorso in Cassazione non può limitarsi a una rivalutazione dei fatti senza censure di diritto ben fondate.
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