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Ordinanza

Ordinanza n. 1161/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601698

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di primo grado, nonché i provvedimenti amministrativi impugnati in primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio n. 3089/2026, chiedendone in via incidentale la sospensione, insieme alla sospensione dell’efficacia dei provvedimenti amministrativi già impugnati in primo grado. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i motivi di merito dell’appello, ma dà atto della presenza di questioni analoghe a quelle già esaminate dalla Sezione in precedenti ordinanze cautelari.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare. Richiamando il percorso motivazionale adottato in precedenti ordinanze relative a questioni analoghe, ha ritenuto necessario un sollecito approfondimento delle questioni in sede di cognizione piena e, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, opportuno mantenere integra la situazione esistente nelle more della decisione di merito. Sono stati quindi sospesi sia gli effetti della sentenza appellata sia l’esecutività dei provvedimenti impugnati in primo grado. La trattazione del merito è stata fissata all’udienza pubblica del 24 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Visto l’art. 98 cod. proc. amm.

    La disposizione costituisce la base normativa della domanda cautelare proposta in appello e della relativa decisione.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, quando le questioni dedotte richiedono un sollecito approfondimento con cognizione piena, il giudice può sospendere gli effetti della sentenza di primo grado nelle more della decisione di merito.
  • Nel bilanciamento cautelare, la necessità di mantenere integra la situazione di fatto e di diritto esistente può giustificare la sospensione non solo della sentenza appellata, ma anche dell’esecutività dei provvedimenti amministrativi impugnati in primo grado.
  • La fissazione ravvicinata dell’udienza pubblica di merito può accompagnare l’accoglimento della tutela cautelare quando il fumus non è definito in via conclusiva e le questioni necessitano di un esame a cognizione piena.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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