Cassazione Civile, Ordinanza n. 13160/2023 del 15/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo di un fallimento proposta per ottenere l'ammissione di un credito derivante da affidamenti bancari, in parte già ammesso in chirografo e in parte escluso per asserita mancanza di prova dell'effettivo accredito. La banca/opponente chiedeva inoltre il riconoscimento del privilegio pignoratizio su un importo complessivo maggiore, fondato su più atti di pegno costituiti a garanzia di linee di credito e rinnovi successivi, aventi ad oggetto titoli mobiliari e polizze assicurative. Il Tribunale aveva ammesso il credito per l'importo di euro 24.824,05, ma aveva negato il privilegio, ritenendo che i pegni fossero validi tra le parti ma non opponibili ai terzi, per difetto di sufficiente indicazione del credito garantito ex art. 2787, comma 3, c.c., perché per identificarlo sarebbe stata necessaria una ricostruzione contabile del rapporto. Con il ricorso per cassazione si denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 2787 c.c., sostenendo che nel titolo erano già indicati l'importo massimo della garanzia, la natura dell'affidamento e la fonte del rapporto (linea di credito già concessa), e che non era richiesta una esatta determinazione del credito mediante ricostruzione contabile, essendo sufficiente una sua identificabilità sulla base del titolo e di elementi esterni immediatamente verificabili.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, ai fini dell'opponibilità del pegno ai terzi, l'art. 2787, comma 3, c.c. non richiede la esatta determinazione del credito, ma una sufficiente indicazione, desumibile anche indirettamente da elementi interni ed esterni alla scrittura, purché il documento contenga indici di collegamento utili a identificare il credito e la sua fonte. Nel caso concreto, l'indicazione dell'importo massimo garantito, della natura della linea di affidamento e dell'esistenza del contratto di apertura di credito era sufficiente, senza necessità di una ricostruzione contabile del rapporto. Perciò la Corte ha cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Fermo, in diversa composizione, affinché rivaluti l'opponibilità del privilegio pignoratizio alla luce del principio enunciato.
Norme richiamate
sufficiente indicazione del credito
Ai fini dell'opponibilità del pegno ai terzi è necessaria una indicazione del credito non generica, ma non occorre la sua esatta determinazione; l'indicazione può essere desunta anche indirettamente da elementi collegati alla scrittura, purché idonei a identificarne credito e cosa.
Il principio di accessorietà del pegno impedisce la validità della garanzia se stipulata per un credito non ancora esistente, ma non esclude la garanzia per crediti eventuali o condizionali riferiti a un rapporto già esistente.
È richiamabile in via analogica per ammettere la garanzia su crediti eventuali che possano sorgere in dipendenza di un rapporto già esistente, purché il rapporto e la fonte del credito siano individuabili.
La determinabilità del credito è requisito di validità del contratto di pegno quando si tratta di crediti eventuali o condizionali; deve essere individuabile almeno la fonte del rapporto oltre ai soggetti.
La decisione di merito impugnata proveniva da un'opposizione allo stato passivo fallimentare.
Massime di principio
- In materia di pegno a garanzia di crediti, la validità del vincolo e la sua opponibilità ai terzi sono piani distinti: la determinabilità del credito può bastare per la validità inter partes, ma per l'opponibilità nella procedura concorsuale è necessaria la sufficiente indicazione del credito nel titolo.
- La "sufficiente indicazione" richiesta per l'opponibilità ex art. 2787, comma 3, c.c. può risultare anche da elementi esterni alla scrittura, purché esistano indici di collegamento interni che consentano di identificare il credito garantito senza una ricostruzione contabile del rapporto.
- È ammissibile la costituzione di pegno anche in funzione di crediti eventuali o non ancora sorti, se essi derivano da un rapporto già esistente e il titolo consente di individuare soggetti, fonte e natura dell'affidamento; non è invece sufficiente una garanzia riferita a crediti futuri del tutto sganciati da un rapporto già in essere.
- In sede di verifica del passivo, il curatore può opporre l'inopponibilità della prelazione solo quando il titolo non consenta, con sufficiente precisione, di identificare il credito garantito; non è sufficiente richiedere una prova ulteriore mediante ricostruzione integrale del rapporto se tale ricostruzione non è imposta dalla norma.
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