Cassazione Civile, Ordinanza n. 27665/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un ex dipendente di società del gruppo elettrico agiva per ottenere il riconoscimento del diritto a continuare a fruire dello sconto dell'80% sull'energia elettrica previsto dal contratto collettivo di categoria, nonché la restituzione di quanto asseritamente pagato in eccesso e l'applicazione del beneficio per il futuro. Deduceva di aver prestato servizio originariamente presso la società poi cessionaria del ramo d'azienda e successivamente incorporata in altre società del gruppo, e di aver sempre fruito del beneficio anche dopo la cessazione del rapporto, sino alla revoca disposta dalla società. Il Tribunale, dopo una prima declaratoria di incompetenza territoriale e la riassunzione, rigettava la domanda per prescrizione; la Corte d'appello respingeva il gravame, affermando però che il credito non era prescritto e decidendo nel merito sulla base della legittimità del recesso dalla fonte collettiva e dell'insussistenza di un diritto quesito. In cassazione il ricorrente denunciava, con il primo motivo, violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte d'appello pronunciato e motivato su un periodo temporale diverso da quello effettivamente devoluto in appello, cioè sul segmento successivo al 31.12.2016 invece che sul periodo 22.12.2005-31.12.2016; con il secondo motivo deduceva violazione del CCNL applicabile e omessa motivazione su fatto decisivo, ma tale motivo restava subordinato all'esito del primo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondata la doglianza di ultrapetizione/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché il giudice d'appello aveva deciso la controversia su un arco temporale diverso da quello oggetto dell'impugnazione. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo, ha cassato la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte d'appello l'ha violato pronunciando su un segmento temporale diverso da quello devoluto
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
rileva il vizio processuale denunciato in cassazione per nullità della sentenza
non consente, nel caso concreto, una correzione della motivazione perché sarebbero necessari apprezzamenti di fatto estranei al giudizio di legittimità
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato nel secondo motivo per la dedotta violazione della disciplina collettiva applicabile
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato nel secondo motivo per omessa motivazione su fatto decisivo
art. 33 del C.C.N.L. personale Enel del 11/4/1963
invocato dal ricorrente quale fonte del beneficio tariffario
accordo aziendale del 19 aprile 2002
indicato dalla Corte territoriale come fonte del beneficio tariffario poi disdettata
accordo del 27 novembre 2015
menzionato come accordo transattivo/sindacale relativo a una somma una tantum per gli ex dipendenti fruitori del beneficio
Massime di principio
- Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato impedisce al giudice di merito di decidere la controversia su un periodo temporale o su un oggetto diverso da quello effettivamente devoluto dalla parte impugnante.
- Quando il giudice d'appello fonda la decisione su una questione non coincidente con il thema decidendum del gravame, si configura un vizio processuale denunciabile ex art. 112 c.p.c. e art. 360, n. 4, c.p.c.
- La correzione della motivazione in sede di legittimità non è praticabile se richiede valutazioni di fatto che eccedono i poteri della Corte di cassazione.
- L'accoglimento di un motivo di ricorso che investe la base processuale della decisione comporta l'assorbimento dei motivi subordinati o logicamente successivi.
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