Cassazione Civile, Sentenza n. 7845/2020 del 16/04/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 114/2014, depositata il 26 gennaio 2015, che aveva confermato il rigetto della domanda di annullamento di una cartella di pagamento notificata il 16 marzo 2011. Il giudice regionale aveva ritenuto che la cartella riguardasse la stessa pretesa tributaria già oggetto di un precedente ricorso e che non sussistessero vizi di notifica, decadenza o prescrizione. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., il contribuente ha denunciato la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, contestando l’affermazione di identità tra le cartelle: a suo dire, pur avendo lo stesso numero, esse erano state notificate in momenti diversi e riguardavano tributi e importi differenti; ha inoltre sostenuto che la prima cartella era collegata al preavviso di fermo amministrativo già impugnato in un diverso procedimento. Con il secondo motivo ha denunciato l’omessa pronuncia e, comunque, l’omessa motivazione sulle eccezioni di decadenza e prescrizione, censurando il rinvio a decisioni relative al preavviso di fermo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non coglieva la ratio della sentenza impugnata: la CTR non aveva affermato l’identità tra la cartella notificata la prima volta e quella oggetto del giudizio, ma aveva ritenuto sanato l’eventuale vizio della seconda notificazione, essendo stata la cartella tempestivamente impugnata e avendo così raggiunto il suo scopo. Ha accolto il secondo motivo: il rinvio a motivazioni di altre sentenze, non meglio individuate e relative a un diverso atto impositivo, fondato su presupposti e notificazione differenti, rendeva sostanzialmente inesistente la motivazione sulle eccezioni di decadenza e prescrizione. Ha quindi cassato la sentenza in relazione al motivo accolto e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità; il giudice di rinvio dovrà svolgere gli accertamenti in fatto necessari sulle eccezioni di decadenza e prescrizione.
Norme richiamate
la ctr ha infatti correttamente ritenuto la sanatoria ex 156 c.p.c., di ogni eventuale vizio di notificazione della cartella oggetto del presente giudizio (quella notificata la seconda volta), perchè tempestivamente impugnata; in altre parole, la sanatoria per raggiungimento dello scopo è stata qui ricondotta alla impugnazione della cartella di seconda notifica, non di quella di prima notifica.
L’eventuale vizio di notificazione della cartella è sanato per raggiungimento dello scopo quando il contribuente la impugna tempestivamente, potendo così svolgere le proprie difese.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
E’ inammissibile il primo motivo di ricorso, che travisa il significato della pronuncia impugnata.
La censura proposta ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. è inammissibile se non coglie il contenuto e la ratio della decisione impugnata.
Il rinvio che la sentenza fa alla motivazione, sul punto, di altre non meglio specificate sentenze appare infatti del tutto generico, e risulta relativo ad altro atto impositivo (fermo) basato su diversi presupposti ed altra notifica di cartella. Ne consegue che la motivazione deve effettivamente qui intendersi sostanzialmente inesistente.
La motivazione è sostanzialmente inesistente quando, su una questione decisiva, rinvia genericamente a sentenze non identificate, relative a un diverso atto impositivo e a presupposti differenti.
Massime di principio
- L’eventuale vizio di notificazione di una cartella di pagamento è sanato per raggiungimento dello scopo se il destinatario la impugna tempestivamente, così da poter esercitare le proprie difese.
- È inammissibile la censura di legittimità che travisa il significato della decisione impugnata e non si confronta con la sua effettiva ratio decidendi.
- La motivazione sulla decadenza o prescrizione è sostanzialmente inesistente se il giudice rinvia genericamente a pronunce non individuate, riguardanti un diverso atto impositivo e presupposti differenti.
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