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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18397/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava per cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza del GUP del Tribunale di Chieti. L'inammissibilità era stata ritenuta perché l'appello era stato inoltrato a mezzo PEC all'indirizzo del Tribunale di Pescara e non a quello del Tribunale di Chieti, dunque a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato. Con un unico motivo deduceva violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. (omessa o erronea applicazione di norme), sostenendo che l'art. 24 D.L. n.137/2020 consente l'inoltro anche ad altri indirizzi PEC presenti nella cancelleria, che l'art. 583 c.p.p. permette il deposito nella cancelleria del Tribunale del luogo in cui si trova l'impugnante e che, comunque, se l'ufficio a quo ha ricevuto e trasmesso l'atto entro termine, l'impugnazione non potrebbe essere dichiarata inammissibile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che, pur non essendo escluso l'uso delle forme tradizionali di deposito (artt. 582 e 583 c.p.p.), se si opta per il deposito telematico trovano applicazione i commi 6-ter e 6-sexies dell'art. 24 D.L. n.137/2020: l'impugnazione deve essere trasmessa tramite PEC dall'indirizzo del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento, e la trasmissione a un indirizzo PEC diverso è sanzionata con l'inammissibilità. Nel caso specifico il deposito tramite PEC al Tribunale di Pescara (ufficio diverso da quello che ha emesso il provvedimento) ha determinato l'inammissibilità dell'appello. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 24, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)

    "a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4"

    La norma, pur non escludendo le forme tradizionali di deposito, prevede che se si opta per il deposito telematico debba essere rispettata la disciplina dei commi 6-ter e 6-sexies: l'atto deve essere inviato con PEC all'indirizzo indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento; l'invio a diverso indirizzo PEC è sanzionato con l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 583, comma 2, c.p.p.

    Consente il deposito dell'atto di impugnazione nella cancelleria del Tribunale o del Giudice di pace del luogo in cui si trova l'impugnante; tuttavia, secondo la giurisprudenza richiamata e il comma 6-ter dell'art. 24 D.L. n.137/2020, questa possibilità è esclusa quando si utilizza il deposito telematico disciplinato dall'art. 24.

  • art. 582 c.p.p.

    Norma sulle modalità ordinarie di deposito degli atti processuali; l'art. 24 dispone l'applicazione di alcune disposizioni ordinarie, ma stabilisce regole speciali per il deposito telematico.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Ramo motivazionale del ricorso (violazione di norme processuali). La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, confermando la corretta applicazione delle regole speciali sul deposito telematico.

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    Richiamato nel ricorso come norma pertinente alle impugnazioni; la sentenza non trae dalla norma un'interpretazione che sovverta l'applicabilità delle regole telematiche speciali.

  • art. 591 c.p.p.

    Citata nel motivare la doglianza, ma la Corte non la ritiene idonea a superare le prescrizioni di cui all'art. 24 D.L. n.137/2020 in tema di PEC.

Massime di principio

  • Se si opta per il deposito telematico dell'impugnazione, essa deve essere inviata tramite PEC all'indirizzo PEC dell'ufficio che ha emesso il provvedimento; l'invio a diverso ufficio comporta inammissibilità.
  • Le forme tradizionali di deposito (artt. 582 e 583 c.p.p.) restano possibili, ma non sono cumulabili con la scelta del deposito telematico: se si usa la PEC vanno rispettate le regole speciali introdotte dall'art. 24 D.L. n.137/2020.
  • Prima di inviare un ricorso telematico verificare sempre l'indirizzo PEC esatto indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento (secondo le specifiche del Direttore generale dei sistemi informativi), per evitare il rischio di inammissibilità e sanzioni.
  • In caso di errore di indirizzo PEC, la possibilità di sanare l'irregolarità è limitata: non si può invocare il deposito locale previsto dall'art. 583 c.p.p. quando si è scelto il canale telematico; è preferibile ripresentare correttamente l'atto nei modi consentiti o adire i rimedi previsti tempestivamente.
  • La violazione delle regole tecniche di deposito telematico può comportare non solo l'inammissibilità dell'impugnazione ma anche condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) se sussistono profili di colpa.

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