Cassazione Penale, Ordinanza n. 11265/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e, per effetto dell'inammissibilità, ha applicato le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che lo riguardava, deducendo in Cassazione censure sulla valutazione della recidiva e sul giudizio di equivalenza tra circostanze. La Corte di cassazione ha tuttavia ritenuto i motivi inammissibili: da un lato, perché le doglianze sulla recidiva erano aspecifiche e miravano a rivalutare un apprezzamento di merito già sorretto da motivazione sufficiente e non illogica, con adeguato esame delle deduzioni difensive; dall'altro, perché la contestazione sull'equivalenza tra circostanze era stata sollevata per la prima volta in cassazione, quindi in modo non consentito rispetto al devoluto in appello.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito quando la sentenza impugnata abbia già fornito una motivazione sufficiente e non illogica sul punto censurato.
- Le doglianze formulate in modo aspecifico non superano il vaglio di ammissibilità del ricorso per cassazione.
- Non è deducibile in cassazione una questione che non sia stata previamente devoluta al giudice di appello, salvo i casi consentiti dalla legge.
- La censura sulla recidiva, ove decisa con motivazione congrua e supportata dall'esame delle difese, non è censurabile in cassazione come mero riesame del merito.
- Le questioni sul giudizio di equivalenza tra circostanze devono essere portate tempestivamente nei gradi di merito; altrimenti la relativa doglianza è inammissibile.
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