Cassazione Penale, Ordinanza n. 30606/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato, rilevando che non si confrontava con le ragioni decisive poste dalla Corte d'appello a fondamento del diniego della particolare tenuità del fatto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alle ulteriori statuizioni accessorie previste dalla decisione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli. Dal testo emerge che il giudizio di merito aveva riguardato un allontanamento, per un periodo di tempo limitato, dal luogo degli arresti domiciliari. La difesa, nel ricorso, contestava la decisione di merito, ma la Corte di cassazione rileva che le doglianze non si confrontano con la ratio della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando proprio la durata, seppur limitata, dell'allontanamento e l'inidoneità delle giustificazioni offerte. Il ricorso è stato quindi ritenuto manifestamente infondato.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando, in relazione alle concrete modalità della condotta, il limitato ma significativo allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari e le giustificazioni addotte non consentono di qualificare il fatto come tenue.
La vicenda processuale riguarda un allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari, riconducibile al reato di evasione.
Massime di principio
- Ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p., il giudice deve valorizzare in concreto la durata della condotta, le modalità dell'azione e le giustificazioni offerte dall'imputato; un allontanamento dal domicilio non è automaticamente tenue solo perché temporalmente breve.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a prospettare censure che non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, specie se la decisione di merito ha già esaminato e motivatamente escluso la particolare tenuità del fatto.
- La censura è manifestamente infondata quando non attacca il passaggio argomentativo decisivo della sentenza di appello, ma si risolve in una contestazione generica o meramente assertiva delle valutazioni di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30549/2026 del 11/08/2026
- ordinanza_penale · 11 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30551/2026 del 11/08/2026
- ordinanza_penale · 11 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30552/2026 del 11/08/2026
- ordinanza_penale · 11 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30554/2026 del 11/08/2026
- ordinanza_penale · 11 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30555/2026 del 11/08/2026
- ordinanza_penale · 11 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30556/2026 del 11/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →