Sentenza n. 5123/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva respinto, mediante esame dei motivi aggiunti, le censure contro la sanzione pecuniaria edilizia comminata per violazione delle distanze tra costruzioni
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante aveva impugnato l’ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria adottata ai sensi dell’art. 38 d.P.R. 380/2001, relativa a una porzione fuori terra di un manufatto oggetto di parziale annullamento del permesso in sanatoria. Il Comune aveva qualificato tale porzione come garage realizzato in violazione delle distanze e aveva utilizzato, per il calcolo della distanza, il metodo radiale previsto dal PRG. L’interessato sosteneva invece che si trattasse di un vano di collegamento all’ascensore, privo di autonomia e irrilevante ai fini delle distanze, e invocava la deroga prevista dalla normativa regionale veneta per interventi di efficientamento energetico. In appello sono stati dedotti: l’erroneità della dichiarazione di improcedibilità del ricorso originario, per permanenza dell’interesse alla decisione e applicazione della soccombenza virtuale; un errore di fatto del TAR circa l’inesistenza di interventi di efficientamento energetico, che sarebbero stati progettati e in parte realizzati ma poi impediti dal Comune; l’illegittimità del metodo radiale, ritenuto contrastante con l’art. 9 del d.m. 1444/1968 e con la funzione pubblicistica delle distanze; l’eccessività della condanna alle spese di primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello. Ha ritenuto decisivo che la sanzione fosse stata commisurata allo stato di fatto esistente al momento dell’accertamento, rispetto al quale risultava violata la distanza minima e non risultava completato alcun intervento di efficientamento energetico idoneo a rendere operativa la deroga invocata. La decisione è stata ritenuta corretta anche a prescindere dalla qualificazione del manufatto come garage e dalla conseguente eventuale esclusione dalla disciplina sull’efficientamento energetico. È stata inoltre confermata la legittimità del metodo radiale, in quanto espressamente previsto dal PRG e riconducibile alla facoltà comunale di imporre distanze più rigorose rispetto ai minimi statali, nel rispetto della distanza inderogabile di 10 metri prevista dal d.m. 1444/1968. È stata ritenuta non irragionevole anche la statuizione sulle spese adottata dal TAR. Le spese del grado d’appello sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
La sanzione pecuniaria è stata commisurata alla situazione edilizia esistente al momento dell’accertamento della violazione delle distanze.
art. 96 l.r. Veneto 61/1985
Richiamato quale ulteriore fondamento della quantificazione della sanzione pecuniaria.
l.r. Veneto 21/1996
La deroga alle distanze collegata al risparmio energetico non è stata ritenuta operativa in assenza di un intervento di efficientamento completato e idoneo a produrre i relativi effetti.
art. 9 d.m. 1444/1968
La distanza minima inderogabile di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti costituisce il parametro statale rispetto al quale è stata verificata la violazione.
art. 15, comma I, NTA del PRG
La previsione urbanistica comunale che stabilisce il metodo radiale di misurazione delle distanze è stata ritenuta legittima, poiché consente una disciplina locale più rigorosa dei minimi statali.
Massime di principio
- La legittimità e la quantificazione di una sanzione edilizia per violazione delle distanze devono essere valutate con riferimento allo stato di fatto esistente al momento dell’accertamento; una deroga collegata a interventi di efficientamento energetico non opera se l’intervento non è stato completato o non è idoneo a produrre concretamente i presupposti della deroga.
- La disciplina regionale o locale che consente deroghe alle distanze edilizie richiede la concreta realizzazione dell’intervento cui la deroga è subordinata; la mera progettazione o la parziale esecuzione delle opere non è sufficiente, in assenza di un intervento effettivamente completato e funzionale allo scopo previsto dalla legge.
- I Comuni possono introdurre, attraverso gli strumenti urbanistici, criteri di misurazione delle distanze più rigorosi rispetto ai minimi stabiliti dalla normativa statale, purché non siano violati i limiti inderogabili posti dall’art. 9 del d.m. 1444/1968.
- Quando il manufatto esistente viola la distanza minima inderogabile prevista dalla normativa statale e non ricorrono i presupposti di una deroga effettivamente operativa, la sanzione edilizia può essere commisurata alla consistenza del manufatto accertata dall’amministrazione.
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