Cassazione Civile, Ordinanza n. 39320/2021 del 10/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte appellante)
La controversia
Nel giudizio d'appello la corte territoriale aveva dichiarato l'estinzione del processo per rinuncia della parte appellante nei confronti della controparte, condannando la rinunciante al pagamento delle spese in favore dell'altra parte, che aveva accettato la rinuncia ma aveva chiesto la liquidazione delle spese. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la nullità dell'ordinanza per violazione degli artt. 131, 132, 161, 276 e 307 c.p.c., sostenendo che la declaratoria di estinzione avrebbe dovuto essere resa con sentenza e non con ordinanza, e che il provvedimento era comunque nullo perché sottoscritto dal solo presidente e non anche dal relatore/estensore.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che l'ordinanza collegiale che dichiara l'estinzione del giudizio di appello ha contenuto decisorio di sentenza; se è sottoscritta dal solo presidente, che non risulti essere anche relatore o estensore, è affetta da nullità insanabile per difetto delle forme prescritte dall'art. 132, terzo comma, c.p.c. Il vizio è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità. Di conseguenza ha cassato il provvedimento impugnato e ha rinviato alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate dal provvedimento impugnato
la sentenza/il provvedimento con contenuto decisorio deve essere redatto e sottoscritto nelle forme prescritte; la mancanza della sottoscrizione del relatore/estensore, quando il presidente non sia anche estensore, determina nullità insanabile
richiamato dalla ricorrente a sostegno della nullità del provvedimento
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla forma della decisione collegiale
richiamato dalla ricorrente in tema di estinzione del giudizio
Massime di principio
- L'ordinanza collegiale che dichiara l'estinzione del giudizio di appello ha natura sostanziale di sentenza, con conseguente esperibilità dei mezzi di impugnazione coerenti con tale natura.
- Se il provvedimento collegiale avente contenuto decisorio di sentenza non è sottoscritto anche dal relatore o estensore, quando il presidente non coincida con tale figura, esso è nullo in modo insanabile per violazione delle forme prescritte dall'art. 132, terzo comma, c.p.c.
- Il vizio radicale derivante dall'inosservanza della forma-sentenza può essere rilevato d'ufficio anche nel giudizio di legittimità.
- In caso di cassazione di un provvedimento che abbia erroneamente dichiarato l'estinzione del giudizio con forma invalida, la causa va rinviata al giudice di merito in diversa composizione anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
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