Cassazione Penale, Sentenza n. 34803/2025 del 24/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Spina impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna per detenzione a fini di spaccio (fatto del 13/04/2011: gr. 4,796 di cocaina, gr. 461,168 complessivi di hashish e gr. 2,90 di marijuana). Il ricorrente sosteneva che, alla luce della disciplina risultante dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale (che aveva di nuovo distinto "droghe leggere" e "droghe pesanti"), la detenzione di cocaina (circa 4,8 g, con 3,3 g di principio attivo, corrispondenti a 22 dosi) avrebbe dovuto essere valutata separatamente e potenzialmente ricondotta all'ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. In sostanza il motivo era che la valutazione della lieve entità doveva essere compiuta per ciascuna fattispecie separata e che la contestuale presenza di sostanze diversamente tabellate non osterebbe di per sé al riconoscimento della lieve entità per la sola cocaina.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la legittimità della valutazione dei giudici di merito che avevano escluso la lieve entità in via unitaria, tenendo conto del quadro complessivo (quantitativi, grado di purezza, strumentazione per il confezionamento, contesto unico spazio-temporale e destinazione alla cessione). La Cassazione ha però rilevato un errore di diritto della Corte d'appello nella parte in cui aveva applicato alla fase di merito la normativa dichiarata incostituzionale (ritenendola più favorevole) senza tener conto delle successive pronunce della Corte costituzionale (in particolare la n. 40/2019) che avevano reso più favorevole la disciplina vigente al momento della decisione; inoltre la Cassazione ha osservato che il reato previsto dal comma 4 era nel frattempo estinto per prescrizione, ma la dichiarazione di prescrizione non era stata dedotta in appello né nel ricorso e quindi non poteva essere dichiarata in questa sede per inammissibilità. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (c.1, c.4, c.5)
Disciplina della detenzione a fini di spaccio: comma 1 e 4 prevedono fattispecie distinte per sostanze tabellate diversamente; comma 5 (ipotesi di lieve entità) indica i parametri di valutazione (mezzi, modalità, circostanze, qualità e quantità) che devono essere valutati congiuntamente
art. 4-bis d.l. 30/12/2005 n. 272 e legge di conversione 49/2006
Modifiche che avevano unificato le fattispecie e aumentato il trattamento sanzionatorio; poi dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32/2014
Sentenza Corte Costituzionale n. 32/2014
Ha dichiarato l'illegittimità della modifica che aveva unificato le fattispecie, ripristinando la distinzione tra commi 1 e 4 dell'art. 73
Sentenza Corte Costituzionale n. 40/2019
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte che prevedeva pena minima di 8 anni (riducendo il trattamento sanzionatorio e rendendo in alcuni aspetti la normativa più favorevole all'imputato)
Principio di applicazione della norma più favorevole nel tempo: il giudice deve individuare quale tra le norme succedutesi sia più favorevole all'imputato
Sez. U. n. 51063 del 27/09/2018 (Rv. 274076)
«La diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990»
Le Sezioni Unite hanno affermato che la valutazione della lieve entità è complessiva: la diversità delle sostanze non impedisce di per sé il riconoscimento della lieve entità, ma non è possibile isolare la condotta relativa a un tipo di stupefacente senza considerare il contesto in cui è stata realizzata
Sez. U. n. 12602 del 17/12/2015 (Rv. 266818)
Principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione se tale circostanza non è stata eccepita in appello né dedotta nel ricorso
Sez. n. 33040 del 26/02/2015 (Rv. 264207)
Affermato il principio che l'illegalità della pena conseguente a dichiarazione di incostituzionalità di norme sanzionatorie può essere rilevata d'ufficio dalla Corte di cassazione anche in caso di inammissibilità del ricorso; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che il principio non portasse ad illegittimità della pena applicata
Massime di principio
- La valutazione della "lieve entità" ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 deve essere globale: mezzi, modalità, circostanze e qualità/quantità delle sostanze vanno valutati congiuntamente e possono compensarsi o neutralizzarsi reciprocamente
- La diversità di sostanze detenute non esclude automaticamente il riconoscimento della lieve entità, ma costituisce un elemento del contesto che il giudice deve valutare insieme agli altri indici
- In presenza di successione normativa e pronunce costituzionali intervenute nel tempo, il giudice deve applicare la disciplina complessivamente più favorevole all'imputato al momento della decisione definitiva (art. 2 c.p.)
- Se la prescrizione del reato è intervenuta e non è stata dedotta in appello né nel ricorso, la Cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, non può rilevarla d'ufficio
- La difesa deve tempestivamente eccepire in appello e nel ricorso eventuali profili favorevoli (applicazione di norme più favorevoli, estinzione per prescrizione) perché la mancata deduzione impedisce il loro esame in Cassazione se il ricorso è inammissibile
- Gli elementi tecnici (quantitativo, grado di purezza, strumentazione per il confezionamento, numero di dosi teoriche) e la contiguità spazio-temporale costituiscono indici cruciali che possono escludere la lieve entità anche per quantitativi singolarmente non elevatissimi
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