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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6856/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di convalida (art. 6 L. 401/1989) del provvedimento questorile che imponeva a Quinzanini l'obbligo di presentarsi presso il comando di polizia nei giorni di gare sportive. Il ricorrente deduceva: 1) nullità/violazione di legge perché la convalida è stata emessa prima del decorso del termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore, impedendo l'esercizio del diritto di difesa; 2) omessa valutazione della congruità della durata quinquennale dell'obbligo di presentazione; 3) omessa e insufficiente motivazione sull'estensione dell'obbligo alle partite della nazionale e sulla modalità (tre volte per ciascuna partita) nonché sulla applicazione alle sole partite "amichevoli", con conseguente indeterminatezza delle fattispecie in cui presentarsi.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo (decisivo sugli altri). Dalla documentazione non risulta rispettato il termine dilatorio di 48 ore: il provvedimento del Questore notificato il 24/7/2023 alle 15:55 e l'ordinanza di convalida datata 26/7/2023 è stata depositata in cancelleria lo stesso giorno senza indicazione dell'ora; inoltre la cancelleria ha trasmesso copia dell'ordinanza via PEC alle 14:03 del 26/7/2023, cioè prima dello spirare del termine a difesa. Perciò la convalida intervenuta prima del decorso del termine configura una nullità di ordine generale (art.178, lett. c cod. proc. pen.). Conseguentemente la Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore del 22/7/2023 limitatamente all'obbligo di presentazione; resta invece intatta la parte amministrativa relativa al divieto di accesso a impianti/manifestazioni sportive. La cancelleria è incaricata di comunicare il dispositivo al Questore di Brescia.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 3, legge 13 dicembre 1989, n. 401

    Disciplina la convalida del provvedimento del questore e l'effetto della misura di prevenzione imposta; la convalida giudiziale deve rispettare termini e formalità previsti dalla legge

  • art. 6, comma 2-bis, legge 13 dicembre 1989, n. 401

    la notifica del provvedimento del questore "deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento"

    La norma impone l'avviso al destinatario della possibilità di difesa; benché non indichi un termine per l'esercizio, la giurisprudenza richiede un termine effettivo di almeno 48 ore dalla notifica per tutelare il diritto di difesa

  • art. 6, comma 4, legge 13 dicembre 1989, n. 401

    Prevede il rimedio del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di convalida (norma di rinvio procedurale citata come fondamento del ricorso)

  • art. 178, lett. c), cod. proc. pen.

    La nullità di ordine generale per violazione di norme procedurali che incidono sulle garanzie difensive comporta l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato

Massime di principio

  • Il destinatario di un provvedimento questorile deve poter esercitare una difesa effettiva: la giurisprudenza impone un termine minimo di 48 ore, decorrenti dalla notifica, prima che il giudice possa validamente convalidare il provvedimento.
  • La convalida giudiziale disposta prima dello spirare del termine di difesa determina nullità di ordine generale dell'atto con annullamento senza rinvio di quella parte della misura (qui l'obbligo di presentazione).
  • La parte amministrativa del provvedimento (es. divieto di accesso a impianti/manifestazioni) può restare intatta anche se viene annullata la specifica misura cautelare/obbligatoria convalidata irregolarmente.
  • In procedimenti che incidono sulla libertà personale e su diritti soggettivi fondamentali non è ammesso ricorrere a presunzioni circa la tempestività o regolarità formale: la prova del rispetto dei termini deve risultare dagli atti (es. deposito con indicazione dell'ora).
  • Per evitare l'annullamento, le autorità devono curare la notifica tempestiva e documentare in modo chiaro il momento di deposito/adozione degli atti; i provvedimenti che impongono obblighi devono essere motivati con chiarezza su durata, ambito oggettivo (quali incontri) e modalità di adempimento (es. quando e quante volte presentarsi).

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