Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 12337/2025 del 28/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che lo aveva condannato per detenzione di sostanza stupefacente. Dal testo emerge che il ricorso censurava la mancata valutazione di motivi di gravame già dedotti in appello, ma tali richiami erano formulati in modo generico, senza specificazione né illustrazione della decisività delle questioni. Il ricorrente contestava inoltre l'apparato motivazionale della sentenza, senza però confrontarsi integralmente con la motivazione, in particolare con il riferimento alla sua intervenuta confessione. La Corte rileva anche che non era stata specificamente contestata la parte della motivazione relativa alle modalità dell'azione, valorizzate in ragione del rinvenimento di 10 panetti di droga nella leva del cambio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fondato sul rinvio generico a precedenti motivi di appello fosse insufficiente in sede di legittimità e che la critica alla motivazione fosse generica e non confrontata con i passaggi decisivi della sentenza impugnata, inclusi la confessione dell'imputato e gli elementi fattuali relativi alla quantità e al nascondiglio della sostanza stupefacente. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione non può limitarsi a un generico rinvio a motivi di gravame già dedotti, senza specifica illustrazione della loro decisività e senza un effettivo confronto con la motivazione impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando si risolva in un rinvio generico a doglianze già formulate in appello, senza autonoma specificazione delle ragioni di decisività.
  • La critica alla motivazione della sentenza impugnata deve confrontarsi in modo puntuale con gli argomenti effettivamente posti a base della decisione; la mancata confutazione di passaggi decisivi rende il motivo generico.
  • Quando la motivazione valorizza elementi fattuali specifici, come confessione e modalità esecutive del fatto, il ricorrente deve confrontarsi espressamente con tali elementi, altrimenti il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.