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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38883/2025 del 02/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per il reato tributario di occultamento/distruzione di documentazione contabile. Il ricorrente ha proposto un solo motivo, lamentando la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Sosteneva, in sostanza, che il termine prescrizionale fosse già maturato prima della decisione di legittimità. La Corte ha però rilevato che, per il reato contestato, il termine massimo di prescrizione è di dieci anni ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, e che la condotta di occultamento perdura fino a quando permane il potere dell'amministrazione finanziaria di controllare i redditi o il volume d'affari; poiché gli accertamenti fiscali si erano conclusi il 25/10/2017 per l'esercizio 2012 e il 18/01/2018 per gli esercizi successivi, il termine non era ancora decorso alla data rilevante, anche tenuto conto delle sospensioni processuali indicate nel ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla prescrizione, osservando che il termine massimo applicabile al reato contestato è decennale e che la consumazione della condotta di occultamento delle scritture contabili coincide con la cessazione del potere di controllo dell'amministrazione finanziaria; di conseguenza, al momento della decisione il reato non era estinto. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma incriminatrice contestata all'imputato; la Corte la richiama come base del reato di occultamento delle scritture contabili oggetto di condanna di merito.

  • art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000

    Prevede, per il reato contestato, un termine massimo di prescrizione di dieci anni.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017

    Attribuisce la facoltà di aumentare oltre il massimo la somma da versare alla Cassa delle ammende nei casi di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel reato di occultamento delle scritture contabili, la consumazione non si esaurisce in un momento meramente formale, ma perdura fino a quando l'amministrazione finanziaria conserva il potere di controllare l'ammontare dei redditi o del volume d'affari.
  • Ai fini della prescrizione del reato tributario contestato, il termine massimo va determinato secondo la disciplina speciale applicabile al delitto, e decorre in rapporto alla cessazione della condotta antigiuridica così individuata.
  • È manifestamente infondato il motivo di ricorso per prescrizione quando il termine non risulti ancora decorso alla luce della corretta individuazione del momento consumativo del reato e delle sospensioni intervenute nel giudizio.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta necessariamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge e secondo la valutazione equitativa della Corte.

Come è indicizzato

MaterieOccultamento e distruzione di documentazione contabileImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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