Sentenza del 10/06/2016 n. 11966 - Corte di Cassazione
TARSU - Immobili adibiti ad alberghi - Delibera comunale di approvazione di tariffe notevolmente più elevate rispetto a quelle per civile abitazione - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di pagamento TARSU per l’anno 2009, pari a 82.520 euro, notificato dal Comune alla società per immobili adibiti ad albergo. La Commissione tributaria provinciale di Palermo aveva respinto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva invece annullato l’avviso, pur ritenendo ammissibile distinguere le tariffe alberghiere da quelle delle abitazioni, perché giudicava l’aumento illegittimo per eccesso di potere e carenza di motivazione. Il Comune ha impugnato in cassazione tale decisione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 68, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993: secondo il Comune, era legittimo applicare agli alberghi una tariffa differenziata e non occorreva una motivazione specifica della deliberazione tariffaria. La società ha resistito.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso del Comune, cassato senza rinvio la sentenza della CTR e deciso nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti: ha rigettato il ricorso introduttivo della società, rendendo efficace la pretesa TARSU oggetto dell’avviso. Ha ritenuto legittima la tariffa alberghiera più elevata, poiché la maggiore capacità di produzione di rifiuti rispetto a un’abitazione è un dato di comune esperienza; l’eventuale stagionalità può giustificare riduzioni previste dall’ente, ma non rende di per sé illegittima la tariffa. Ha inoltre escluso un obbligo di motivazione specifica della deliberazione comunale che determina la tariffa. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; la società è stata condannata alle spese di cassazione, liquidate in 7.200 euro complessivi, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, comma 8
Ne deriva che appare legittimo per un Comune introdurre una tariffa differenziata per fasce di utenza - quella domestica e quella non domestica.
La determinazione della tariffa compete agli enti locali e consente di distinguere le utenze domestiche da quelle non domestiche.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 65
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non è configurabile alcun obbligo di motivazione della Delib. comunale di determinazione della tariffa di cui del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 65, poichè la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta, anche se determinabile "ex post", di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili.
La deliberazione tariffaria, in quanto atto generale rivolto a una pluralità indeterminata di utenti, non richiede una motivazione individualizzata per giustificare la tariffa applicata alle singole categorie.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 69, comma 2
I rapporti tra le tariffe, indicati del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 69, comma 2, tra gli elementi di riscontro della legittimità della Delib., non vanno d'altronde riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica.
La verifica della legittimità delle tariffe riguarda la loro relazione con i costi del servizio, classificati economicamente, e non impone che le tariffe delle diverse categorie di utenza siano tra loro simili.
Codice di procedura civile, art. 384
La sentenza deve essere cassata senza rinvio e la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c. , non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di fatto, con rigetto del ricorso introduttivo.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione, cassata la decisione impugnata, può decidere direttamente il merito della causa.
Massime di principio
- È legittimo applicare agli alberghi una tariffa TARSU più alta di quella prevista per le abitazioni quando le categorie sono differenziate in base alla diversa capacità produttiva di rifiuti; la differenza tariffaria, anche notevole, non è di per sé illegittima.
- La stagionalità dell’attività alberghiera non esclude l’applicazione della tariffa di categoria. Può rilevare soltanto per eventuali riduzioni previste dall’ente impositore.
- Una deliberazione comunale che determina tariffe di carattere generale non richiede una motivazione specifica riferita al singolo contribuente o alla singola categoria; la legittimità va valutata anche in rapporto ai costi del servizio.
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