Cassazione Penale, Sentenza n. 45985/2022 del 05/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, ristretto agli arresti domiciliari con controllo elettronico per reati pluriaggravati (danneggiamento, violazione di domicilio e tentato omicidio), aveva chiesto l'autorizzazione ad allontanarsi per sostenere un colloquio preliminare finalizzato a sondare la possibilità di assunzione presso una ditta. La Corte di appello aveva respinto la richiesta ritenendo non coltivabile l'opportunità lavorativa per la mancata cessazione dell'abuso di sostanze e alcool, la gravità dei fatti e l'assenza di concreta resipiscenza. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 284, comma 3, cod. proc. pen., ritenendo che si trattasse di autorizzazione occasionale non incidente in modo permanente sulla misura cautelare.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che i provvedimenti che autorizzano allontanamenti per singoli eventi o necessità, ossia di natura occasionale e non idonei a modificare in modo permanente il regime cautelare, non sono impugnabili secondo l'art. 284, comma 3, cod. proc. pen. Ha inoltre ritenuto corretta la motivazione della Corte di appello sul mancato requisito della coltivabilità dell'opportunità lavorativa. Per effetto del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Richiamato come norma procedurale relativa al tipo di impugnazione; la Corte verifica la regolarità dell'appello ex art. 310 ma conclude che l'oggetto del ricorso (autorizzazione occasionale) non è impugnabile per la natura transitoria del provvedimento
art. 284, comma 3, cod. proc. pen.
Interpretata nel senso che non sono impugnabili i provvedimenti che incidono sulla misura cautelare per periodi non permanenti o prolungati; le autorizzazioni per singoli eventi o necessità sono escluse dall'impugnabilità
Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso
Giurisprudenza interpretativa (Sez. 5, n. 26601 del 21/02/2018, Rv. 273227)
Richiamata come precedente nel senso che le autorizzazioni ad allontanarsi per singoli eventi o necessità non sono impugnabili perché non incidono in modo permanente sulla misura cautelare
Massime di principio
- Le autorizzazioni ad allontanarsi dagli arresti domiciliari per singoli eventi o necessità sono di norma provvedimenti di natura occasionale e non sono impugnabili ai sensi dell'art. 284, comma 3, cod. proc. pen.
- Per ottenere la modifica impugnabile del regime cautelare occorre chiedere provvedimenti che incidano in modo stabile o prolungato sulla misura (es. autorizzazione generalizzata al lavoro), non limitarsi a istanze per singoli eventi
- Nel valutare autorizzazioni a finalità lavorative i giudici considerano la coltivabilità dell'opportunità, la gravità dei reati, il percorso di astinenza/riabilitazione e la concreta resipiscenza del detenuto
- Se il diniego riguarda solo un allontanamento occasionale, il rimedio procedurale corretto è una richiesta di modifica strutturale del regime cautelare piuttosto che il ricorso contro il singolo diniego
- In casi simili è utile documentare elementi concreti che dimostrino la natura stabile dell'attività lavorativa o un effettivo cambiamento delle condizioni personali per rendere l'impugnazione ammissibile
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