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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32151/2022 del 31/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte suprema ha ritenuto il motivo fondato: la prescrizione del reato si era estinta prima della pronuncia di secondo grado. Ha quindi accolto la doglianza difensiva, rilevato la prescrizione e annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge per mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. L'imputato contestava che il reato (art. 483 c.p.) era stato commesso l'11 giugno 2012 e che, in assenza di sospensioni, il termine prescrizionale si era perfezionato l'11 dicembre 2019, ossia prima della sentenza della Corte d'appello emessa il 26 novembre 2020. Le parti avevano concordemente richiesto l'estinzione per prescrizione, richiesta alla quale la Corte d'appello non aveva dato risposta.

Norme richiamate

  • art. 483 c.p.

    Il reato contestato è quello previsto dall'art. 483 c.p.; la Corte ha ritenuto che, nonostante la condanna in appello, tale reato risultava estinto per prescrizione maturata anteriormente alla sentenza di secondo grado

Massime di principio

  • La prescrizione va calcolata dalla data del fatto e deve tenere conto di eventuali interruzioni o sospensioni; in assenza di elementi che indichino sospensioni, il termine decorre e si perfeziona alla scadenza naturale.
  • Se la prescrizione si è estinta prima della pronuncia definitiva, il giudice deve dichiarare l'estinzione del reato; il mancato riconoscimento quando la condizione è pacifica costituisce vizio di legge.
  • Quando l'estinzione per prescrizione è oggettivamente verificabile sulla base degli atti (date del fatto e delle pronunce, assenza di sospensioni), la Corte di legittimità può annullare senza rinvio la sentenza impugnata perché non è più possibile proseguire nel processo.
  • È importante che la difesa sollevi tempestivamente l'eccezione di prescrizione e fornisca gli elementi cronologici utili; tuttavia, se il giudice omette di decidere sulla richiesta concorde delle parti, la Cassazione può intervenire per tutelare il diritto all'estinzione del reato.
  • In casi analoghi verificare sempre: data del fatto, calcolo del termine prescrizionale vigente al tempo, eventuali atti interruttivi o sospensivi (es. richieste di rinvio a giudizio, fermi, procedimenti penali paralleli, misure cautelari), e date delle sentenze di grado.

Testo integrale

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