Cassazione Penale, Ordinanza n. 30607/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e privo di confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata sul diniego della particolare tenuità del fatto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore dell'erario.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 6 marzo 2025. Dal testo emerge che il gravame censurava, in modo generico, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione rileva però che il ricorso non si confrontava con la specifica motivazione della sentenza d'appello, la quale aveva escluso la tenuità valorizzando, da un lato, l'infondatezza della giustificazione offerta dall'imputato e, dall'altro, il fatto che il tempestivo rientro presso l'abitazione era avvenuto solo perché egli era stato informato dell'arrivo dei Carabinieri.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando la motivazione di merito esclude la lieve offensività sulla base di elementi concreti, e il ricorso che si limiti a contestarla in modo generico senza confrontarsi con tale motivazione è manifestamente infondato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a una censura generica del diniego della particolare tenuità del fatto senza confutare puntualmente la motivazione della sentenza impugnata.
- La verifica della particolare tenuità del fatto richiede il confronto con gli specifici elementi valorizzati dal giudice di merito per escluderla, come l'inattendibilità della giustificazione dell'imputato e la condotta successiva incompatibile con un effettivo ravvedimento.
- La manifesta infondatezza del ricorso comporta la declaratoria di inammissibilità e la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore dell'erario.
Come è indicizzato
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