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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15174/2025 del 16/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) vizio di motivazione per l'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131‑bis cod. pen.: il ricorrente sosteneva che la Corte non avrebbe valutato la fattispecie nella sua complessità (non abitualità della condotta, contesto di lite patrimoniale, comportamento successivo, esiguità del danno/pericolo) e si sarebbe limitata a rilevare la mera esibizione dell'arma; 2) vizio per mancata motivazione su due profili dell'appello di merito: la quantificazione del danno (liquidato in €4.000) e la determinazione della pena, ritenuta immotivatamente distante dal minimo edittale.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Sul primo, ha affermato che la condotta di minaccia con esibizione di pistola è intrinsecamente grave e idonea a escludere la causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131‑bis; la giurisprudenza consolidata considera intimidatoria anche l'esibizione di armi apparenti o finta, e ai fini dell'esclusione della tenuità è sufficiente la valutazione negativa di uno solo dei criteri previsti (secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite 'Tushaj'). Sul secondo, la Corte ha ritenuto che la motivazione sul danno morale sia desumibile dalla sentenza di primo grado richiamata (c.d. doppia conformità) e che la liquidazione equitativa di €4.000 fosse adeguatamente motivata; inoltre la determinazione della pena nella media edittale non richiede argomentazione supplementare. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali; le richieste di liquidazione della parte civile non sono state accolte per tardivo deposito delle conclusioni in Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede valutazione complessiva delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo; tuttavia la sua applicazione può essere esclusa se anche un solo criterio risulta negativamente valutato, e l'utilizzo o l'esibizione di un'arma costituisce di per sé elemento ostativo rilevante.

  • art. 133 cod. pen.

    art. 133 cod. pen. primo comma

    Il parametro dell'esiguità del danno o del pericolo va valutato insieme alle modalità della condotta; serve una ponderazione globale degli elementi fattuali per determinare il disvalore complessivo del reato.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp.att. cod.proc.pen.

    Limiti formali alla enunciazione dei motivi in cassazione: il ricorso è stato ammesso e motivato nei limiti previsti dalla disposizione.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    La mancata tempestiva produzione delle conclusioni della parte civile nella fase di legittimità comporta l'impossibilità di liquidare le spese o le parcelle relative per difetto di contraddittorio.

Massime di principio

  • L'esibizione di un'arma, anche se finta o non funzionante, è generalmente considerata elemento di gravità idoneo a escludere la causa di non punibilità per particolare tenuità; in fatti di minaccia la presenza dell'arma pesa fortemente nel giudizio sul disvalore.
  • Per il riconoscimento dell'art. 131‑bis è necessaria una valutazione complessiva delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno/pericolo, ma la negazione può fondarsi anche sulla riscontrata insufficienza di un solo requisito.
  • In caso di 'doppia conformità' tra prima e seconda grado la Corte di appello può richiamare la motivazione di primo grado: la motivazione va dunque apprezzata congiuntamente e non è obbligatorio che ogni punto sia nuovamente dettagliato nella sentenza confermativa.
  • La liquidazione del danno morale è discrezionale e avviene in via equitativa: il giudice di merito non è tenuto a formule di calcolo analitiche, purché indichi i fatti e il percorso logico che giustificano la quantificazione.
  • La determinazione della pena collocata nella media edittale non richiede necessariamente una motivazione ulteriore se risulta dalla ricostruzione complessiva del fatto e dalle valutazioni precedenti (es. rifiuto di una causa di non punibilità).
  • Le parti civili devono rispettare i termini di deposito delle conclusioni in Cassazione; il tardivo deposito può precludere la liquidazione delle spese o delle parcelle.

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