Cassazione Penale, Ordinanza n. 09533/2025 del 07/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna di primo grado per omessa presentazione della dichiarazione. Ha dedotto, da un lato, il difetto assoluto di motivazione della decisione d'appello, sostenendo che la Corte territoriale si fosse limitata a motivare per relationem richiamando la pronuncia di primo grado; dall'altro, l'omessa assunzione della testimonianza di un soggetto indicato come titolare dello studio commercialista presso cui la società, di cui il ricorrente era rappresentante legale, aveva la sede legale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima la motivazione per relationem della sentenza d'appello, osservando che il giudice di merito non si era limitato a una acritica trascrizione della decisione di primo grado, ma aveva richiamato e valorizzato in modo autonomo gli elementi probatori ritenuti decisivi: assenza di un luogo di effettivo esercizio dell'attività e di sedi operative, irrilevanza della sola visura camerale, irreperibilità dell'imputato dopo il ritiro della documentazione contabile, assenza di dipendenti, omessa tenuta delle scritture contabili e di comunicazioni fiscali, esiti delle indagini bancarie e fittizietà delle lettere d'intenti relative agli acquisti per il 2013. Quanto alla mancata audizione del teste, la Corte ha condiviso la valutazione di superfluità dell'esame, alla luce del solido compendio probatorio già acquisito. Conseguentemente, dichiarata l'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È la norma incriminatrice alla base della condanna confermata in appello; la decisione di legittimità non ne discute il contenuto sostanziale ma conferma implicitamente la tenuta del quadro fattuale posto a fondamento della responsabilità.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. U. 21/06/2000, Primavera
Viene richiamata per affermare la legittimità della motivazione per relationem quando il rinvio sia a un atto legittimo, la motivazione di riferimento sia congrua, il giudice dimostri di averne valutato criticamente il contenuto e l'atto sia conoscibile o ostensibile alla parte.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per escludere che, nel caso di inammissibilità del ricorso, vi fosse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, rendendo dovuta la sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- La motivazione per relationem della sentenza d'appello è legittima se il giudice di secondo grado non si limita a recepire passivamente la decisione di primo grado, ma mostra di averne esaminato e condiviso criticamente le ragioni, valorizzando autonomamente gli elementi decisivi del compendio probatorio.
- Non integra difetto assoluto di motivazione il rinvio alla pronuncia di primo grado quando la sentenza d'appello richiami gli esiti istruttori essenziali e ne spieghi la valenza dimostrativa rispetto al convincimento del giudice.
- La mancata assunzione di una prova testimoniale può essere ritenuta legittima quando il giudice la consideri superflua in presenza di un quadro probatorio già solido e idoneo a sorreggere la decisione.
- In sede di legittimità, il ricorso è inammissibile quando le censure mirano sostanzialmente a una diversa lettura del materiale probatorio senza evidenziare reali vizi di motivazione o di diritto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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