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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23098/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Pavia che aveva confermato la sua condanna per diffamazione. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge sostenendo che il fatto dovesse essere qualificato non come diffamazione ma anche come ingiuria, perché la persona offesa sarebbe stata presente, sia pure virtualmente. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, lamentando che il Tribunale non si fosse pronunciato sulla diffusione delle espressioni contestate da parte di più persone, in rapporto agli artt. 111, comma 6, Cost. e 125, comma 3, c.p.p. Nella memoria difensiva si è poi insistito sulla fondatezza del primo motivo; una memoria personale dell'imputato è stata ritenuta non valutabile perché nel giudizio di cassazione le memorie devono provenire da difensori iscritti nell'albo speciale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inedita la censura sulla qualificazione del fatto come diffamazione e non anche come ingiuria, perché non specificamente devoluta in appello, e quindi non proponibile per la prima volta in cassazione. Ha inoltre ritenuto inammissibile il secondo motivo, rilevando che il motivo di appello era manifestamente infondato, poiché lo stesso imputato aveva ammesso di aver fornito copia della scheda contenente le espressioni a quattro condomini, circostanza incompatibile con la doglianza sulla mancata valutazione della diffusione a più persone. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    viene richiamato per affermare che non possono essere dedotte in cassazione questioni non specificamente devolute al giudice di appello, salvo eccezioni limitate.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    è evocato dalla difesa come parametro di legittimità della motivazione e della pronuncia del giudice di merito.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    è evocato dalla difesa come norma stabilita a pena di nullità in relazione al contenuto della motivazione della sentenza.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    le memorie nel giudizio di cassazione devono essere redatte da difensori iscritti nell'albo speciale, pena l'inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In cassazione non sono proponibili questioni nuove o non specificamente devolute al giudice di appello, salvo le ipotesi di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado o non deducibili in precedenza.
  • La doglianza di omessa pronuncia sul motivo di appello non può condurre all'annullamento quando il motivo di gravame era originariamente inammissibile per manifesta infondatezza, poiché l'accoglimento non produrrebbe un utile esito nel giudizio di rinvio.
  • Nel giudizio di cassazione le memorie non possono essere validamente sottoscritte dalla parte personalmente, dovendo provenire da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDiffamazione
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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