Sentenza del 19/04/2022 n. 12412 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia nasceva dall'avviso di liquidazione relativo all'imposta di registro per l'anno 2009, emesso dall'Agenzia in seguito a verifiche che avevano ritenuto le operazioni (conferimento d'azienda, cessione di quote e incorporazione) complessivamente riconducibili a una cessione di ramo d'azienda soggetta a imposta proporzionale, mentre gli atti erano stati registrati a imposta fissa. In sede di cassazione Walt Disney impugnava la decisione della CTR che aveva dato ragione all'Agenzia, deducendo principalmente la violazione del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della L. 27 luglio 2000, n. 212 (statuto del contribuente) applicabile anche all'imposta di registro per il richiamo dell'art. 53-bis del TUR: l'avviso di accertamento sarebbe stato notificato senza aver rispettato il termine per il contraddittorio endoprocedimentale seguito all'accesso/ispezione e pertanto nullo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenuto assorbente, enunciando il principio che il termine dilatorio di 60 giorni di cui all'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 si applica anche alle contestazioni in materia di imposta di registro per effetto del richiamo dell'art. 53-bis del DPR n. 131/1986. Di conseguenza la sentenza della CTR è stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha accolto il ricorso originario di The W. D. Company Italia s.r.l., dichiarando la nullità dell'accertamento emesso in violazione del termine; l'Agenzia delle entrate è stata condannata al pagamento delle spese di cassazione (liquitate in Euro 7.000,00 più accessori) e le spese dei gradi di merito sono state compensate tra le parti. La decisione è motivata anche con richiamo alla giurisprudenza sulle esigenze di contraddittorio endoprocedimentale per accessi/ispezioni, comprese gli accessi istantanei.
Norme richiamate
L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
Stabilisce l'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale con termine dilatorio di 60 giorni dopo accesso/ispezione; la sua violazione determina la nullità dell'accertamento. Applicabile anche all'imposta di registro quando operi il richiamo dell'art. 53-bis del TUR.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR)
Art. 20: l'imposta di registro si applica secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti registrati (criterio di qualificazione sostanziale). Art. 53-bis: collega le disposizioni dello Statuto del contribuente (come art. 12 L. 212/2000) alla materia dell'imposta di registro, rendendo applicabile il termine dilatorio.
art. 360, comma 1, n. 3 (motivo dedotto)
Richiamato quale parametro di censura per l'errore di diritto dedotto in cassazione; la Corte ha ritenuto fondato il motivo sulla nullità per violazione del termine dilatorio.
Massime di principio
- Se l'Amministrazione effettua un accesso, ispezione o verifica nei locali aziendali e successivamente emette un avviso di accertamento, deve rispettare il termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 per il contraddittorio; la violazione di tale termine comporta la nullità dell'accertamento.
- Il vincolo del contraddittorio ex art. 12, comma 7, non si applica automaticamente a tutte le imposte: per le imposte non armonizzate vale solo se la stessa normativa specifica lo prevede; tuttavia, per l'imposta di registro il richiamo normativo (art. 53-bis TUR) rende applicabile l'obbligo.
- Anche gli 'accessi istantanei' finalizzati all'acquisizione di documentazione rientrano nell'ambito di applicazione dell'obbligo di contraddittorio ex art. 12, comma 7; pertanto l'Amministrazione deve comunque consentire il contraddittorio ex ante o rispettare il termine dilatorio prima di notificare l'atto.
- Quando la Corte di cassazione accerta la nullità dell'atto per vizio di procedimento e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidere direttamente nel merito e accogliere il ricorso del contribuente senza rinvio.
- In controversie complesse o con precedente contrasto giurisprudenziale, il giudice può compensare le spese dei gradi di merito, pur condannando la parte soccombente al pagamento delle spese del grado di cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 19 apr 2022Sentenza del 19/04/2022 n. 581 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 19 apr 2022Sentenza del 19/04/2022 n. 1128 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 19 apr 2022Sentenza del 19/04/2022 n. 1785 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 19 apr 2022Sentenza del 19/04/2022 n. 1788 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 19 apr 2022Sentenza del 19/04/2022 n. 1789 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 19 apr 2022Sentenza del 19/04/2022 n. 1794 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →