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Sentenza

Sentenza del 19/04/2022 n. 581 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Contenzioso - Dichiarazione di fallimento - Interruzione automatica - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La T. SRL aveva impugnato l'estratto di ruolo e varie cartelle di pagamento per mancanza di instaurazione del contraddittorio, carenza di motivazione, mancata notifica delle cartelle, prescrizione quinquennale del credito e obbligatorietà della firma del ruolo. In appello la società ha contestato, fra l'altro, la tardiva produzione degli originali, la non opponibilità della richiesta di rateazione come riconoscimento del debito, la nullità delle notifiche effettuate tramite società postale privata o tramite PEC (per presunta mancanza di firma digitale), la violazione dell'art. 60 DPR 600/1973 riguardo all'identificazione del notificatore, e ha invocato la prescrizione dei crediti e degli accessori. L'Agenzia ha resistito sostenendo la regolarità delle notifiche, che la rateazione prova la conoscenza del debito ma non acquiescenza e che la produzione documentale era sufficiente in copia; ha richiamato giurisprudenza secondo cui per i crediti erariali il termine di prescrizione è decennale.

La decisione

Il processo è stato dichiarato estinto per inattività delle parti a seguito della comunicazione della T. SRL che la società era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Pisa (sentenza del 16.11.2019) e della mancata riassunzione del processo nel termine di legge. Il Tribunale ha richiamato l'art. 43 R.D. 267/1942 (nella versione modificata dall'art. 41 del D.L.vo 5/2006) ritenendo che l'apertura della procedura fallimentare determina l'automatica interruzione del processo e la decorrenza del termine per la riassunzione dall'evento stesso; in mancanza di riassunzione nei termini il processo si estingue. Non è stata pronunciata alcuna statuizione sulle spese, che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.

Norme richiamate

  • R.D. 16 marzo 1942 n. 267, art. 43

    L'apertura della procedura fallimentare determina l'automatica interruzione del processo e fa decorrere da tale evento il termine per la riassunzione; non è necessaria una formale dichiarazione di interruzione

  • D.L.vo 5/2006, art. 41 (modifica dell'art. 43 R.D. 267/1942)

    Modifica normativa richiamata che conferma l'effetto interruttivo automatico dell'apertura del fallimento sul processo in corso

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 32

    Prevede il termine per il deposito documentale (venti giorni antecedenti l'udienza) come possibilità processuale della parte; tuttavia il giudice può qualificare termini concessi successivamente come ordinatori se la controparte ha già depositato copia utile

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 21

    Stabilisce il termine di sessanta giorni per impugnare/rilevare alcune eccezioni connesse alla notifica; eccezioni tardive possono essere dichiarate inammissibili

  • Cassazione, Sezioni Unite, sent. n. 23397/2016

    Richiamata dalle parti nel contrasto sulla prescrizione; il testo della decisione e la successiva giurisprudenza sono oggetto di interpretazioni divergenti, ma il Tribunale ha ritenuto applicabile il termine decennale ai crediti erariali

  • Cassazione, sent. n. 6417/2019

    Ritenuta dalla resistente come chiarimento definitivo secondo cui non è richiesto un particolare formato di sottoscrizione digitale del documento cartaceo o della stampa della PEC per le cartelle di pagamento; ciò rende non decisiva l'eccezione sulla mancata prova della firma digitale con mera stampa cartacea

Massime di principio

  • L'apertura della procedura fallimentare della parte costituita determina l'interruzione automatica del processo: non è necessaria una formale dichiarazione di interruzione e il termine per la riassunzione decorre dall'evento fallimentare.
  • Per evitare l'estinzione del processo per inattività, il curatore fallimentare o altro soggetto legittimato deve provvedere alla riassunzione entro il termine previsto dalla legge; in mancanza il processo si estingue.
  • Le eccezioni relative a vizi di notifica devono essere sollevate tempestivamente nei termini processuali (cfr. art. 21 d.lgs. 546/92); eccezioni tardive possono essere dichiarate inammissibili.
  • La richiesta di rateazione o il pagamento parziale possono costituire un indicatore della conoscenza del debito in epoca anteriore, senza però costituire automaticamente acquiescenza o rinuncia ad impugnare la cartella.
  • La Corte può valutare come ordinatori (non perentori) i termini concessi per il deposito degli originali, soprattutto se la controparte ha già depositato copie utili; è utile ottenere disposizioni esplicite del giudice quando il termine viene qualificato perentorio.
  • Sulle notifiche via PEC e sulla firma digitale, la giurisprudenza ha affermato che non sempre è richiesto un formato particolare di sottoscrizione digitale della stampa della PEC o del documento informatico; tuttavia è prudente conservare e produrre gli originali informatici o le evidenze tecniche complete onde evitare contestazioni probatorie.
  • Quando la notifica è affidata a gestori di servizi documentali/archiviazione, va distinta la funzione tecnica di conservazione dall'effettivo messo notificatore: le contestazioni devono essere specifiche e provare l'irregolarità concreta della notificazione.

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