Sentenza del 19/04/2022 n. 1785 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Imu - Ici - Costituzione del fondo patrimoniale tra coniugi - Conservazione del diritto di proprietà - Accertamento del 50% al coniuge non titolare del diritto di proprietà - Illegittimità dell'accertamento - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Notifica di avviso di accertamento IMU anno 2013 relativa a unità immobiliari nel Comune di Roma, con contestazione dell'amministrazione che la costituzione del fondo patrimoniale tra i coniugi avrebbe trasferito il 50% della proprietà alla ricorrente. La ricorrente ha invece dedotto di non essere titolare di alcun diritto di proprietà o altro diritto reale sulle unità oggetto dell'accertamento e ha prodotto l'atto costitutivo del fondo patrimoniale e visure catastali a sostegno della propria posizione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello della ricorrente ritenendo che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale non abbia trasferito la proprietà né altri diritti reali a favore della coniuge, soprattutto in presenza della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 168 c.c. e confermata dalla documentazione e dalle risultanze catastali. Pertanto l'accertamento IMU notificato alla ricorrente è illegittimo e il Comune è condannato alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Norme richiamate
art. 167 c.c.
Il fondo patrimoniale costituisce un vincolo di destinazione sui beni per il soddisfacimento dei bisogni familiari; incide sulla disponibilità e sull'aggressibilità dei beni ma non implica automaticamente trasferimento della proprietà.
art. 168 c.c.
Consente che la convenzione costitutiva del fondo contenga pattuizioni che consentono a ciascun coniuge di conservare la titolarità esclusiva dei propri diritti sui beni conferiti; quindi la clausola di salvaguardia evita la traslazione della proprietà.
art. 170 c.c.
Stabilisce che il fondo patrimoniale non può essere sottoposto a esecuzione per crediti estranei ai bisogni della famiglia, delineando l'effetto di protezione patrimoniale del fondo.
art. 11 Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
L'atto costitutivo del fondo patrimoniale rientra nella categoria residuale prevista dall'art. 11 e ai fini fiscali è soggetto all'imposta di registro in misura fissa, non alla tassazione come trasferimento o donazione, quando non vi è traslazione di proprietà.
art. 58 d.lgs. n. 546/1992
Consente la produzione di documenti in grado di appello; pertanto la documentazione prodotta dalla ricorrente in appello è stata ritenuta ammissibile e decisiva.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla giurisprudenza costituzionale: il principio del diritto di difesa non impone uniformità procedurale assoluta tra i vari rami del processo; il regime delle preclusioni probatorie e la possibilità di produrre documenti in appello possono essere compatibili con il diritto di difesa.
Massime di principio
- La costituzione di un fondo patrimoniale non equivale automaticamente al trasferimento della proprietà o di diritti reali sui beni conferiti: per la traslazione è necessaria una manifesta e formale volontà negoziale (atto traslativo, donazione o altro titolo) rispettando le forme richieste.
- Se la convenzione del fondo contiene una clausola che riserva la titolarità esclusiva dei diritti al coniuge conferente (art. 168 c.c.), l'amministrazione non può attribuire quote di proprietà al coniuge non titolare ai fini IMU.
- L'amministrazione tributaria deve verificare la titolarità reale (anche tramite visure catastali e atto costitutivo) prima di notificare accertamenti IMU: l'errore di attribuzione a non proprietari rende l'accertamento illegittimo.
- Documenti prodotti in sede di appello possono essere ammessi (art. 58 d.lgs. 546/92) e determinanti; pertanto la mancata prova in primo grado può essere integrata in secondo grado quando ammesso dalla normativa processuale tributaria.
- Il pagamento o l'assenza di eccezioni da parte dell'altro coniuge destinatario di un diverso avviso non legittima automaticamente l'accertamento nei confronti del non titolare: non si può pretenderne l'iniziativa per aumentare la propria esposizione tributaria.
- Nelle controversie IMU relative a beni conferiti in fondo patrimoniale, la strategia difensiva efficace è produrre l'atto costitutivo del fondo, eventuali clausole di salvaguardia e visure catastali per dimostrare l'assenza di trasferimento di proprietà.
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