Sentenza del 19/04/2022 n. 1794 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazioni - Cartella di pagamento - Notificazione tramite posta elettronica certificata (pec) -File della cartella di pagamento in formato PAdES o CAdES - Illegittimità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità della notifica telematica della cartella di pagamento trasmessa via PEC in cui il file della cartella era firmato digitalmente in formato PAdES (firma su PDF). Il motivo del reclamo era che le disposizioni tecniche e parte della prassi avrebbero imposto l'uso esclusivo della firma digitale in formato CAdES (firma separata, .p7m), rendendo quindi illegittima la notifica quando la firma fosse in PAdES.
La decisione
Il giudice ha respinto il ricorso: è escluso che le disposizioni tecniche vigenti, anche alla luce del diritto dell'UE, impongano in via esclusiva l'uso della firma CAdES. Non vi sono elementi oggettivi che dimostrino che solo il formato CAdES garantisca autenticità migliore rispetto al formato PAdES. Il diritto UE e la normativa interna riconoscono l'equivalenza dei due formati di firma digitale, entrambi ammessi dall'ordinamento, con differenze solo nelle estensioni dei file e nella modalità tecnica di apposizione. Pertanto la notifica tramite PEC con file firmato in PAdES è legittima e la cartella di pagamento è valida.
Norme richiamate
d.P.R. 602/1973, art. 26
L'articolo disciplina la notifica della cartella di pagamento; la Corte lo applica riconoscendo la legittimità della notifica via PEC quando siano rispettate le prescrizioni procedurali e tecniche, senza richiedere un formato di firma esclusivo.
Cass. 30948/2019
Giurisprudenza richiamata per principi di equivalenza o per precedenti sul tema delle notifiche elettroniche e delle firme digitali; utilizzata per sostenere che non sussiste obbligo esclusivo di formato CAdES.
Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS)
Il diritto dell'Unione riconosce effetti giuridici alle firme elettroniche qualificate e stabilisce principi di equivalenza tra diverse tecnologie di firma qualificate; la sentenza ne ricava che PAdES e CAdES possono avere pari efficacia se conformi ai requisiti eIDAS.
Disposizioni tecniche AgID (specifiche tecniche)
Le specifiche tecniche non devono essere interpretate come imponendo esclusivamente CAdES; le specifiche possono contemplare entrambi i formati e non esistono elementi oggettivi che escludano l'uso di PAdES quando rispetta i requisiti di integrità e autenticità.
Massime di principio
- La notifica via PEC di atti amministrativi (es. cartelle di pagamento) è legittima se vengono rispettate le regole procedurali e tecniche previste dalla normativa, senza che sia imposto un formato di firma digitale esclusivo.
- PAdES e CAdES sono formati di firma digitali riconosciuti e, se conformi ai requisiti normativi (anche eIDAS), hanno efficacia equivalente; la scelta del formato dipende da esigenze tecniche e di interoperabilità, non da un obbligo di legge che privilegi l'uno sull'altro.
- In concreto, per ridurre il rischio di contestazioni è opportuno garantire: validità del certificato, apposizione di marca temporale quando rilevante, integrità del documento, e conservazione delle ricevute di trasmissione PEC (con indicazione di data/ora e identificativi).
- La presenza di una firma qualificata o di una marca temporale rafforza la presunzione di autenticità e integrità, ma non rende automaticamente illegittimo l'uso dell'altro formato se anch'esso conforme.
- Gli atti notificati devono essere inviati in formati accessibili e leggibili per il destinatario; se si usa PAdES, assicurarsi che il PDF firmato sia correttamente visualizzabile e che i metadati della firma siano conservati.
- In caso di contenzioso, l'amministrazione dovrebbe documentare la conformità tecnica della firma (tipologia, certificato, eventuale marca temporale) per dimostrare la regolarità della notifica.
- Le disposizioni tecniche nazionali (AgID) e l'eIDAS devono essere consultate per aggiornamenti: prassi e specifiche possono evolvere, quindi è consigliabile adeguare procedure e sistemi alle versioni vigenti.
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