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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14283/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un’ordinanza-ingiunzione amministrativa con cui l’autorità di vigilanza aveva irrogato una sanzione pecuniaria di 8.000 euro a una società che gestiva un punto scommesse e al suo legale rappresentante, per avere consentito la presenza di due minori intenti a giocare in violazione del divieto previsto dalla normativa di settore. In primo grado l’opposizione era stata accolta per asseriti errori nell’individuazione del trasgressore principale e per vizi formali del verbale di accertamento, ritenuti lesivi del diritto di difesa. La Corte d’appello ha invece riformato la decisione e confermato l’ordinanza. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 24, commi 20, 21 e 22, del d.l. 98/2011, sostenendo che la responsabilità dovesse restare personale e che non fosse consentito attribuire la violazione direttamente alla società con il legale rappresentante solo obbligato in solido; 2) violazione dell’art. 14 l. 689/1981 e dell’art. 24 Cost., assumendo la nullità del verbale per vizi formali non sanati da una successiva rettifica e per mancata effettiva possibilità di esercitare difese; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c., per asserito omesso esame del motivo d’appello sulla lesione del contraddittorio e sul fatto che non fosse stata sentita la società ma un ex dipendente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l’art. 24, comma 22, d.l. 98/2011 detta una disciplina speciale che deroga alla regola generale dell’art. 6 l. 689/1981: quando il titolare del punto gioco è una società, la violazione si applica alla società e il legale rappresentante è obbligato in solido. Ha respinto anche il secondo motivo, chiarendo che, in materia di sanzioni amministrative diverse dalla circolazione stradale, i vizi formali del verbale rilevano solo se abbiano concretamente impedito il diritto di difesa; nel caso di specie la successiva integrazione aveva colmato le carenze informative e i ricorrenti non avevano allegato difese sostanziali precluse dal vizio. È stato respinto pure il terzo motivo, poiché la Corte d’appello si era espressamente pronunciata sul tema della mancata audizione e comunque non era stata dedotta una specifica richiesta di essere sentiti né una concreta difesa sostanziale impedita. Conseguentemente, oltre al rigetto, la Corte ha condannato i ricorrenti alle spese e, ritenendo il ricorso deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., ha applicato anche le sanzioni di cui all’art. 96 c.p.c. e ha dato atto dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 24, commi 20, 21 e 22, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111

    "Nell'ipotesi in cui titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco sia una società, associazione o, comunque, un ente collettivo, le disposizioni previste dal presente comma e dal comma 21 si applicano alla società, associazione o all'ente e il rappresentante legale della società, associazione o ente collettivo è obbligato in solido al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie."

    Norma speciale che deroga alla disciplina generale della responsabilità amministrativa, imputando la sanzione alla società titolare del punto gioco e ponendo il legale rappresentante quale obbligato in solido.

  • art. 6 L. 24 novembre 1981, n. 689

    Regola generale sulla responsabilità solidale nelle sanzioni amministrative; nella fattispecie è stata ritenuta derogata dalla disciplina speciale dell’art. 24, comma 22, d.l. 98/2011.

  • art. 3 L. 24 novembre 1981, n. 689

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere il principio di personalità della responsabilità amministrativa, ma non ritenuto ostativo alla previsione speciale di responsabilità dell’ente.

  • art. 14 L. 24 novembre 1981, n. 689

    Invocato per dedurre la nullità del verbale di contestazione; la Corte ha ribadito che i vizi formali incidono solo se concretamente lesivi del diritto di difesa.

  • art. 17 L. 24 novembre 1981, n. 689

    "Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto ... scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità."

    Consente agli interessati di presentare scritti difensivi e chiedere audizione; nel caso concreto è stato rilevato che non risultava esercitata tale facoltà.

  • art. 18 L. 24 novembre 1981, n. 689

    Richiamato in relazione all’indicazione dell’autorità competente a ricevere gli scritti difensivi nella contestazione amministrativa.

  • art. 96 c.p.c.

    Applicato dalla Corte, in quanto il ricorso è stato deciso conformemente alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., con condanna a somme ulteriori per responsabilità aggravata.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per omessa pronuncia; la Corte ha escluso la violazione perché il giudice d’appello si era espressamente pronunciato sul motivo relativo al contraddittorio.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato per denunciare la lesione del diritto di difesa; la Corte ha escluso che i vizi formali dedotti avessero impedito difese sostanziali effettive.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Norma sul procedimento accelerato in cassazione; la decisione richiama la proposta ex art. 380-bis e la disciplina conseguente.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la decisione in camera di consiglio a seguito della richiesta della parte ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Quando una norma sanzionatoria speciale prevede espressamente che, in presenza di una società titolare dell’esercizio, la violazione si applichi alla società e il legale rappresentante sia obbligato in solido, tale disciplina deroga alla regola generale della responsabilità personale e solidale prevista dalla legge 689/1981.
  • In materia di sanzioni amministrative, i vizi formali del verbale di accertamento non determinano di per sé la nullità dell’atto: essi rilevano solo se il destinatario dimostri che abbiano concretamente impedito l’esercizio del diritto di difesa o la proposizione di difese sostanziali utili.
  • Il destinatario che deduce la lesione del contraddittorio deve allegare in modo specifico quali difese avrebbe potuto svolgere e il nesso causale tra vizio procedimentale e pregiudizio difensivo; in assenza di tale allegazione, la censura resta infondata.
  • L’omessa audizione dell’interessato nel procedimento amministrativo non comporta invalidità automatica della sanzione se non risulta che l’interessato abbia chiesto di essere sentito o che ciò abbia impedito la formulazione di difese concrete.
  • L’errore nell’indicazione di elementi formali del verbale può essere emendato da una successiva integrazione o rettifica, purché il destinatario venga posto in condizione di conoscere chiaramente l’addebito e di esercitare i rimedi difensivi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSanzioni amministrativeAmministratori
RamiProcesso civileObbligazioniSocietario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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