Cassazione Penale, Ordinanza n. 11539/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna per l'indebita utilizzazione di un apparecchio telefonico, contestando la ricostruzione del fatto e la valutazione del materiale probatorio. In particolare, il ricorso lamentava che la chiamata non fosse stata attivata dall'imputato o non fosse comunque a lui riferibile, e censurava anche la durata della chiamata. Sono stati inoltre dedotti motivi relativi all'integrazione della fattispecie di reato, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché diretto a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse motivato in modo congruo e privo di vizi logici sia sulla ricostruzione della chiamata non autorizzata e della sua lunga durata, sia sull'integrazione della fattispecie di reato, sia sul trattamento sanzionatorio, compreso il diniego delle attenuanti generiche e della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
la causa di non punibilità è stata negata dalla Corte di appello con motivazione ritenuta congrua; la censura sul punto è stata reputata inammissibile perché attinente al merito
dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che mirino esclusivamente a ottenere una diversa ricostruzione del fatto o una rivalutazione del compendio probatorio, poiché tali profili appartengono alla competenza esclusiva del giudice di merito.
- Quando la sentenza di merito offre una motivazione congrua, coerente e priva di illogicità manifeste, il ricorso che si limiti a proporre una lettura alternativa delle prove deve essere dichiarato inammissibile.
- Le doglianze sull'integrazione della fattispecie di reato sono manifestamente infondate se contrastano con un accertamento di merito già compiuto sulla condotta contestata e supportato da adeguata motivazione.
- Le censure sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. sono inammissibili quando investono valutazioni discrezionali del giudice di merito sorrette da motivazione sufficiente.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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