Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25188/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso il decreto di confisca di prevenzione (confermato in parte e revocato per un fabbricato) per mancata considerazione di documentazione decisiva, in particolare la sentenza penale del Tribunale di Vibo Valentia (R.G.N.R. n. 4344/2010) che aveva disposto il dissequestro di alcuni beni; censurate inoltre la mancata valutazione della legittima provenienza delle somme per gli acquisti, l'uso degli indici ISTAT per dimostrare la sproporzione patrimoniale e la motivazione relativa al terreno particella 1173 (bene E). È stata altresì depositata memoria con motivi nuovi oltre il termine processuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha dichiarato inammissibile la memoria contenente motivi nuovi perché depositata oltre il termine di quindici giorni previsto dall'art. 611 c.1 c.p.p. Ha confermato il principio di autonomia tra confisca penale e confisca di prevenzione, ritenendo corretta la motivazione della Corte d'appello che aveva valutato la sproporzione patrimoniale (saldo familiare negativo, utilizzo degli indici ISTAT di spesa mediana adeguati al profilo reddituale, assenza di prova della lecita provenienza delle somme). Ha altresì osservato che il dissequestro penale può ostare alla confisca di prevenzione solo se sia definitivo e riguardi gli stessi accertamenti di fatto comuni (titolarità o sproporzione) e che tale definitività non era stata allegata. Le censure circa la valutazione di merito sulla sproporzione non erano sindacabili in Cassazione ove non si tratti di motivazione totalmente assente o apparentemente illogica.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.159 del 2011, art. 10, comma 3

    Norma richiamata dal ricorrente per contestare la motivazione sulla pericolosità e sugli accertamenti; la Corte non ha ritenuto che vi fosse violazione desumibile dal motivo proposto.

  • d.lgs. n.159 del 2011, art. 24

    Richiamato dal ricorrente per vizi di motivazione relativi alle misure di prevenzione; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse adeguata.

  • cod. proc. pen., art. 585, comma 4

    «fino a quindici giorni prima dell'udienza possono essere presentati nella cancelleria del giudice della impugnazione motivi nuovi nel numero di copie necessarie per tutte le parti»

    Disciplina il deposito di motivi nuovi: la Corte ha applicato questo termine per dichiarare inammissibile la memoria depositata oltre la scadenza.

  • cod. proc. pen., art. 611, comma 1

    «Fino a quindici giorni prima dell'udienza tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie e, fino a cinque giorni prima, possono presentare memorie di replica»

    Applicato dalla Corte per escludere il deposito tardivo della memoria contenente motivi nuovi.

  • cod. proc. pen., art. 172, comma 5

    Richiamato in relazione al computo del termine di quindici giorni (unità di tempo intere e libere, esclusione del dies a quo e dies ad quem).

  • cod. proc. pen., art. 172, comma 3

    Richiamato per il principio di proroga del termine quando la scadenza cada in giorno festivo (regola generale sul computo dei termini).

  • cod. proc. pen., art. 321, comma 2

    Indica il tipo di sequestro adottato nel procedimento penale 'Costa Pulita'; la Corte ha ritenuto decisivo che il sequestro fosse stato disposto ai sensi di tale norma (e dell'art. 12-sexies l. 356/1992).

  • legge n. 356 del 1992, art. 12-sexies

    Norma di cui si è fatto uso per il sequestro penale: la Corte ha osservato che la revoca in sede penale può ostare alla confisca di prevenzione solo se sia definitiva e riguardi accertamenti di fatto comuni.

  • legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4

    Richiamata (e combinata con art. 3-ter legge 31/5/1965) per il principio che in cassazione nel procedimento di prevenzione il sindacato è limitato alle violazioni di legge, con esclusione del normale sindacato di merito sulla motivazione, salvo motivazione inesistente o meramente apparente.

  • legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 3-ter, comma 2

    Fissa i limiti del ricorso per cassazione in materia di misure di prevenzione: sindacato di legittimità per violazione di legge e motivazione inesistente o meramente apparente.

  • cod. proc. pen., art. 606, lett. e)

    Norma citata in relazione ai limiti del sindacato sulla motivazione (illogicità manifesta non sindacabile in questa sede se non si tratta di motivazione inesistente o meramente apparente).

Massime di principio

  • Le memorie contenenti "motivi nuovi" devono essere depositate entro il termine di 15 giorni antecedenti all'udienza (unità di tempo intere e libere); il mancato rispetto rende i motivi inammissibili.
  • La confisca di prevenzione è autonoma rispetto alla confisca penale: un provvedimento penale che abbia disposto il dissequestro ostacola la confisca di prevenzione solo se il provvedimento penale è definitivo e attiene agli stessi accertamenti di fatto (titolarità o sproporzione).
  • Spetta alla parte che invoca l'effetto preclusivo del provvedimento penale allegarne la definitività e l'identità dei presupposti; l'assenza di tale allegazione può giustificare il mantenimento della confisca di prevenzione.
  • In Cassazione, nei procedimenti di prevenzione il sindacato sulla motivazione è limitato: non è possibile riaffrontare ordinarie valutazioni di merito (es. valutazione della sproporzione o della prova della provenienza lecita dei fondi) salvo che la motivazione sia totalmente assente o meramente apparente.
  • L'uso di indici statistici (es. indici ISTAT di spesa mediana) può essere ritenuto legittimo dal giudice della prevenzione se adeguato al profilo socio-economico dell'interessato e motivato nel provvedimento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.