Sentenza n. 1153/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 798/2023 del Tribunale di Vibo Valentia, sezione lavoro, passata in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente all’ottenimento della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, dopo avere dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente all’anno scolastico 2021/2022. Il Ministero non si è costituito. Nel corso del giudizio di ottemperanza, la ricorrente ha dichiarato che il Ministero aveva dato esecuzione al giudicato, attivando la Carta docente a decorrere da maggio 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dell’intervenuta ottemperanza nel corso del giudizio. Poiché l’adempimento è avvenuto solo dopo la notifica e il deposito del ricorso, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale e ha posto le spese a carico del Ministero, liquidandole in € 828,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge. È stata disposta la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
dichiara cessata la materia del contendere
La disposizione è applicata per definire il giudizio in ragione dell’integrale soddisfazione della pretesa della ricorrente intervenuta nel corso del processo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale esecuzione del giudicato intervenuta durante il processo determina la cessazione della materia del contendere, quando la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta.
- Quando l’amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la notifica e il deposito del ricorso per ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico in applicazione del principio della soccombenza virtuale, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1281/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1282/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1283/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1284/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1285/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1286/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →