Cassazione Penale, Ordinanza n. 04896/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice sorveglianza)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza con cui il Tribunale militare di sorveglianza aveva dichiarato non luogo a provvedere nel giudizio di rinvio disposto dalla Cassazione, a seguito dell'annullamento limitato del precedente provvedimento di revoca dell'affidamento in prova nella parte in cui aveva rigettato l'istanza subordinata di detenzione domiciliare. Il Tribunale aveva ritenuto sopravvenuta la carenza di interesse, poiché nelle more era stata concessa la grazia presidenziale con integrale condono della pena e conseguente scarcerazione. Nel ricorso per cassazione il difensore deduceva l'illegittimità della declaratoria di carenza di interesse, sostenendo che residuasse un interesse legittimo alla decisione anche per profili indennitari/risarcitori, in particolare per far valere in sede civile il danno derivante dalla pretesa illegittimità del mancato accoglimento della detenzione domiciliare e per recuperare le spese di mantenimento in carcere.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di interesse. Ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale militare di sorveglianza, osservando che la scarcerazione era già intervenuta per effetto della grazia presidenziale e dell'estinzione della pena, sicché mancava un interesse concreto, immediato e attuale a ottenere una pronuncia sulla concedibilità della detenzione domiciliare. L'interesse prospettato dal ricorrente, finalizzato a sorreggere una eventuale futura azione civile risarcitoria o restitutoria, è stato qualificato come meramente eventuale e ipotetico, dunque insufficiente a fondare l'impugnazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
L'impugnazione è inammissibile quando difetta l'interesse ad impugnare, che deve essere concreto, immediato e attuale.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di impugnazioni, il diritto al gravame presuppone un interesse immediato, concreto ed attuale a rimuovere una situazione di svantaggio processuale e a conseguire un risultato più vantaggioso.
- Quando il provvedimento impugnato non incide più in modo attuale sulla sfera del ricorrente, perché la situazione sostanziale è già venuta meno per un evento sopravvenuto, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
- Un interesse meramente eventuale, fondato su possibili e future iniziative civilistiche o su effetti solo ipotetici della decisione, non è sufficiente a fondare l'ammissibilità dell'impugnazione.
- La sopravvenuta scarcerazione per grazia e l'estinzione della pena possono rendere privo di interesse l'esame della domanda relativa a una misura alternativa o a un diverso regime detentivo, se non residua un'utilità concreta e attuale della decisione richiesta.
Come è indicizzato
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