Cassazione Penale, Ordinanza n. 13713/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla condanna per evasione è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per evasione. I motivi dedotti riguardavano, in relazione al delitto di evasione, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure riproducessero questioni già adeguatamente affrontate e confutate dal giudice di appello: quanto al primo profilo, è stato valorizzato che le ragioni dell'allontanamento e la condotta complessivamente tenuta rendevano non scarsa l'offensività del fatto anche a fronte di una dedotta breve durata; quanto al secondo, è stato ritenuto non valorizzabile alcun elemento favorevole alla luce del tentativo di fuga dell'imputato.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando, valutate le ragioni dell'allontanamento e la condotta complessiva, l'offensività non sia scarsa.
Il richiamo è implicito al delitto di evasione oggetto della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre questioni già specificamente esaminate e confutate dal giudice di merito senza confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa ove, anche in presenza di una durata contenuta dell'allontanamento, la condotta presenti un'offensività non lieve per le modalità concrete del fatto.
- Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate quando il giudice valorizzi elementi negativi della condotta, come un tentativo di fuga, e non emergano concreti profili favorevoli da bilanciare.
Come è indicizzato
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