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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29361/2025 del 07/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma di condanna per rapina aggravata e furto in abitazione. Contestazioni principali: uso illegittimo di una intercettazione (conversazione n.177 del 01/06/2013) dichiarata inutilizzabile in primo grado; travisamento della prova e insufficienza degli indizi rispetto alla responsabilità per la rapina; mancata riqualificazione del fatto contestato (capo C) in ricettazione anziché art. 624-bis c.p.; omissione di considerare l'assenza di elementi per datare il furto e criticità sull'individuazione della disponibilità della utenza telefonica; infine, mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e specifica (art. 62 n.4 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene che: la doglianza sull'utilizzo dell'intercettazione n.177 sia generica e non dimostri l'incidenza decisiva dell'eventuale esclusione sulla motivazione complessiva; molte doglianze sono ricostruzioni di merito non sindacabili in sede di legittimità; i giudici di merito hanno dato adeguata motivazione sulle risultanze probatorie (conversazioni intercettate, aggancio cellulare, refurtiva trovata in disponibilità del ricorrente, strumenti da scasso). Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 268 cod. proc. pen.

    Disciplina la prova testimoniali su conversazioni intercettate e vincolo di trascrizione; la Corte rileva che la doglianza sull'utilizzo di intercettazione non trascritta è generica e non prova l'incidenza decisiva di quella captazione sul complesso probatorio.

  • art. 597, comma primo, cod. proc. pen.

    Richiamato per la preclusione all'utilizzo di elementi dichiarati inutilizzabili dal giudice di merito; la Corte osserva che la Corte territoriale ha erroneamente utilizzato la captazione ma che la sua eliminazione non appare decisiva rispetto al quadro probatorio complessivo.

  • art. 624-bis cod. pen.

    Norma sul ricettazione; la questione era la corretta qualificazione giuridica del fatto di cui al capo C). La Corte ritiene che la ricostruzione dei giudici di merito (furto e concorso nel furto) sia motivata e non richieda riqualificazione in ricettazione.

  • art. 62, n. 4 cod. pen.

    Circostanza attenuante del danno di speciale tenuità; la Corte rileva che la richiesta era generica in appello (violazione art. 581 c.p.p.) e quindi non idonea a determinare un vantaggio processuale.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Imposizione di specificità nell'atto di impugnazione: la Corte ricorda che la richiesta di attenuante in appello era generica e quindi inammissibile/inefficace.

  • art. 568, comma quarto, cod. proc. pen.

    Richiamato sul requisito dell'interesse diretto ad impugnare; la Corte applica il principio secondo cui l'interesse deve essere concreto e non meramente teorico.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese per il ricorso inammissibile; applicata per liquidare condanna alle spese e somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione del ricorso.

  • Principio giurisprudenziale sulla "prova di resistenza" (Sez.5, n. 31823/2020 e richiamate)

    La Corte ricorda che chi denuncia l'illegittimità di un elemento probatorio deve dimostrarne l'incidenza decisiva sulla tenuta dell'intero impianto probatorio (prova di resistenza); mancando tale illustrazione, il motivo è inammissibile.

  • Principio sulla limitazione del sindacato di legittimità nei fatti (giurisprudenza richiamata)

    La Cassazione riafferma che non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione concreta della prova: è sindacabile solo la illogicità manifesta o il travisamento incontestabile della prova.

Massime di principio

  • La contestazione per utilizzo illegittimo di una intercettazione è inammissibile se non si dimostra in modo specifico e plausibile che l'esclusione dell'elemento avrebbe inciso in modo decisivo sulla motivazione complessiva (prova di resistenza).
  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né valuta nuovamente il peso della prova: le critiche che consistono in una diversa lettura degli elementi probatori, senza mostrare travisamento manifestamente illogico, sono inammissibili.
  • Le doglianze generiche o aspecifiche avverse a motivazioni di merito (in particolar modo in tema di attenuanti o qualificazione giuridica del fatto) vengono dichiarate inammissibili se l'impugnazione di appello non espone ragioni di fatto e di diritto sufficientemente dettagliate (art. 581 c.p.p.).
  • Per ottenere la riqualificazione del reato in sede di gravame è necessario proporre argomentazioni circostanziate che mettano in dubbio la ricostruzione dei fatti; la semplice ipotesi alternativa non è sufficiente.
  • Quando il giudice di merito motiva la valutazione della prova in modo coerente e privo di illogicità manifeste, il giudizio di legittimità non può sostituirsi nella scelta tra ricostruzioni possibili dei fatti.

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