Cassazione Penale, Sentenza n. 29361/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma di condanna per rapina aggravata e furto in abitazione. Contestazioni principali: uso illegittimo di una intercettazione (conversazione n.177 del 01/06/2013) dichiarata inutilizzabile in primo grado; travisamento della prova e insufficienza degli indizi rispetto alla responsabilità per la rapina; mancata riqualificazione del fatto contestato (capo C) in ricettazione anziché art. 624-bis c.p.; omissione di considerare l'assenza di elementi per datare il furto e criticità sull'individuazione della disponibilità della utenza telefonica; infine, mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e specifica (art. 62 n.4 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene che: la doglianza sull'utilizzo dell'intercettazione n.177 sia generica e non dimostri l'incidenza decisiva dell'eventuale esclusione sulla motivazione complessiva; molte doglianze sono ricostruzioni di merito non sindacabili in sede di legittimità; i giudici di merito hanno dato adeguata motivazione sulle risultanze probatorie (conversazioni intercettate, aggancio cellulare, refurtiva trovata in disponibilità del ricorrente, strumenti da scasso). Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Disciplina la prova testimoniali su conversazioni intercettate e vincolo di trascrizione; la Corte rileva che la doglianza sull'utilizzo di intercettazione non trascritta è generica e non prova l'incidenza decisiva di quella captazione sul complesso probatorio.
art. 597, comma primo, cod. proc. pen.
Richiamato per la preclusione all'utilizzo di elementi dichiarati inutilizzabili dal giudice di merito; la Corte osserva che la Corte territoriale ha erroneamente utilizzato la captazione ma che la sua eliminazione non appare decisiva rispetto al quadro probatorio complessivo.
Norma sul ricettazione; la questione era la corretta qualificazione giuridica del fatto di cui al capo C). La Corte ritiene che la ricostruzione dei giudici di merito (furto e concorso nel furto) sia motivata e non richieda riqualificazione in ricettazione.
Circostanza attenuante del danno di speciale tenuità; la Corte rileva che la richiesta era generica in appello (violazione art. 581 c.p.p.) e quindi non idonea a determinare un vantaggio processuale.
Imposizione di specificità nell'atto di impugnazione: la Corte ricorda che la richiesta di attenuante in appello era generica e quindi inammissibile/inefficace.
art. 568, comma quarto, cod. proc. pen.
Richiamato sul requisito dell'interesse diretto ad impugnare; la Corte applica il principio secondo cui l'interesse deve essere concreto e non meramente teorico.
Norma che dispone la condanna alle spese per il ricorso inammissibile; applicata per liquidare condanna alle spese e somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione del ricorso.
Principio giurisprudenziale sulla "prova di resistenza" (Sez.5, n. 31823/2020 e richiamate)
La Corte ricorda che chi denuncia l'illegittimità di un elemento probatorio deve dimostrarne l'incidenza decisiva sulla tenuta dell'intero impianto probatorio (prova di resistenza); mancando tale illustrazione, il motivo è inammissibile.
Principio sulla limitazione del sindacato di legittimità nei fatti (giurisprudenza richiamata)
La Cassazione riafferma che non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione concreta della prova: è sindacabile solo la illogicità manifesta o il travisamento incontestabile della prova.
Massime di principio
- La contestazione per utilizzo illegittimo di una intercettazione è inammissibile se non si dimostra in modo specifico e plausibile che l'esclusione dell'elemento avrebbe inciso in modo decisivo sulla motivazione complessiva (prova di resistenza).
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né valuta nuovamente il peso della prova: le critiche che consistono in una diversa lettura degli elementi probatori, senza mostrare travisamento manifestamente illogico, sono inammissibili.
- Le doglianze generiche o aspecifiche avverse a motivazioni di merito (in particolar modo in tema di attenuanti o qualificazione giuridica del fatto) vengono dichiarate inammissibili se l'impugnazione di appello non espone ragioni di fatto e di diritto sufficientemente dettagliate (art. 581 c.p.p.).
- Per ottenere la riqualificazione del reato in sede di gravame è necessario proporre argomentazioni circostanziate che mettano in dubbio la ricostruzione dei fatti; la semplice ipotesi alternativa non è sufficiente.
- Quando il giudice di merito motiva la valutazione della prova in modo coerente e privo di illogicità manifeste, il giudizio di legittimità non può sostituirsi nella scelta tra ricostruzioni possibili dei fatti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29216/2025 del 07/08/2025
- Sentenza penale · 7 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29218/2025 del 07/08/2025
- Sentenza penale · 7 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29222/2025 del 07/08/2025
- Sentenza penale · 7 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29237/2025 del 07/08/2025
- Sentenza penale · 7 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29357/2025 del 07/08/2025
- Sentenza penale · 7 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29212/2025 del 07/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →