Cassazione Penale, Sentenza n. 36758/2024 del 02/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricusazione dei giudici del Tribunale di Matera perché, essendo gli stessi componenti del Tribunale del riesame, avrebbero già espresso in sede cautelare valutazioni ritenute anticipatorie del merito rispetto alle imputazioni di autoriciclaggio (con passaggi motivazionali, tra cui la frase che «è evidente che il provento del reato di autoriciclaggio è correttamente identificato con il valore dell'operazione ...» e valutazioni sul reimpiego dei proventi), sicché sarebbe pregiudicata l'imparzialità. Inoltre si lamenta l'inammissibilità dell'istanza per mancato deposito dell'atto pregiudicante: per errore materiale era stato allegato un diverso provvedimento, mentre il testo dell'istanza riproduceva i passaggi decisivi; i ricorrenti chiedevano che la Corte acquisisse d'ufficio il provvedimento corretto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le cause di incompatibilità (art. 34 c.p.p.) operino nel medesimo procedimento e che i provvedimenti cautelari in sede di riesame non abbiano di per sé effetto pregiudicante automatico sulla funzione giudicante di merito. Ha inoltre affermato che la dichiarazione di ricusazione è soggetta a rigore formale: l'atto pregiudicante che si assume fondante la ricusazione deve essere allegato; la mancata allegazione non può essere sanata acquisendo d'ufficio la documentazione prima di completare lo scrutinio di ammissibilità. La Corte ha escluso che il testo riprodotto nell'istanza dimostri un giudizio di colpevolezza e ha confermato l'inammissibilità per omessa produzione del provvedimento indicato. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e sanzionati con euro 2.000 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Regola la trattazione del ricorso in Cassazione; qui indica la procedura seguita per l'esame dei ricorsi.
art. 322 cod. proc. pen. (riesame/tribunale del riesame)
Norma che disciplina il riesame degli atti cautelari; la Corte ha rilevato che le decisioni cautelari in sede di riesame non coincidono automaticamente con valutazioni di merito che determinino incompatibilità del giudice di merito.
Individua le ipotesi di incompatibilità; la Corte ha osservato che le situazioni tipizzate dal legislatore operano all'interno del medesimo procedimento e richiedono effetti pregiudicanti intrinseci per determinare incompatibilità.
art. 36, comma 1, lett. h), cod. proc. pen.
Prevede l'astensione per "altre gravi ragioni di convenienza"; la Corte ha ritenuto che tale causa non possa sostituirsi ai motivi di ricusazione previsti dall'art. 37 e non assicura da sola la tutela richiesta quando invocata dalle parti.
art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Disciplina la ricusazione per manifestazione di convincimento non dovuta; la giurisprudenza di legittimità ricomprende qui i casi in cui il giudice abbia anticipato valutazioni sul merito della res iudicanda.
art. 38, comma 3, cod. proc. pen.
Stabilisce l'obbligo di allegare le prove/documenti che giustificano la ricusazione; la mancata allegazione è causa di inammissibilità.
art. 41, commi 1 e 3, cod. proc. pen.
Disciplina l'inammissibilità delle dichiarazioni di ricusazione e le modalità di integrazione: la Corte ha affermato che l'acquisizione d'ufficio è preclusa prima dell'accertamento dell'ammissibilità, e quindi non può supplire alla mancata produzione obbligatoria del documento.
Consente la condanna alle spese e ad ammende in caso di inammissibilità: la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e a euro 2.000 alla Cassa delle ammende per colpa.
Massime di principio
- La ricusazione per convincimento manifestato fuori sede (art. 37, comma 1, lett. b) può essere fondata solo se è documentato in modo preciso e se il contenuto dell'atto allegato mostra effettiva anticipazione del merito; semplici affermazioni interpretative in provvedimenti cautelari possono non essere sufficienti.
- I provvedimenti cautelari emanati in sede di riesame non producono automaticamente incompatibilità del giudice chiamato a giudicare il merito: occorre valutare concretamente il contenuto del provvedimento per verificare se esso abbia realmente anticipato la decisione di merito.
- La dichiarazione di ricusazione è sottoposta a rigore formale: l'atto o gli atti pregiudicanti devono essere allegati all'istanza; la mancata allegazione determina inammissibilità e non può essere sanata con acquisizione d'ufficio prima della verifica di ammissibilità.
- Non confondere le cause di incompatibilità (art. 34) con le situazioni di astensione/ricusazione: le prime sono tipizzate e operano automaticamente nel procedimento, le seconde richiedono prova del pregiudizio all'imparzialità e possono derivare anche da attività extraprocessuali ma devono essere documentate.
- Se si invoca un errore materiale nell'allegazione di un provvedimento, è necessario fornire prova convincente che il documento corretto era nella disponibilità dell'ufficio e che la sua mancata produzione non sia dovuta a negligenza: senza tale prova il vizio formale porta all'inammissibilità.
- Quando si ritiene che un giudice abbia anticipato la decisione sul merito, indicare esattamente gli estremi dell'atto (data, numero, organo che l'ha emesso) e riportare le parti determinanti; senza questi elementi l'istanza difficilmente supera lo scrutinio di ammissibilità.
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