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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18379/2025 del 15/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza di sostituzione della pena detentiva di 1 anno (sentenza Tribunale di Roma 31/03/2017, irrevocabile 10/11/2023) inflitta per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9/10/1990, n. 309. Il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione perché il giudice dell'esecuzione avrebbe fondato il diniego esclusivamente sui precedenti penali, senza considerare la lieve entità del fatto per cui fu condannato (classificazione ex comma 5), che indicherebbe scarsa offensività e dunque idoneità alla sostituzione con sanzione pecuniaria o lavoro di pubblica utilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima e adeguatamente motivata la valutazione della Corte di appello, che ha formulato una prognosi negativa circa l'ottemperanza alle prescrizioni connesse alla pena sostitutiva basandosi sul quadro delittuoso del condannato (tre condanne per reati in materia di stupefacenti tra 2012 e 2018 e un episodio analogo nel maggio 2022) e sulle concrete modalità del fatto per cui è stata comminata la pena (detenzione per cessione di circa 15 grammi di cocaina suddivisa in 62 dosi). La Cassazione ha ricordato che il giudice dell'esecuzione deve valutare i criteri di cui all'art. 133 c.p.; può utilizzare i precedenti (natura, numero, epoca) come elementi di valutazione ma non come unico raffronto, e che qui la motivazione era congrua. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, comma 5

    La qualificazione del fatto come di "lieve entità" ai sensi del comma 5 non determina automaticamente scarsa offensività in termini assoluti: occorre valutare le concrete connotazioni (natura e quantità della sostanza, modalità) per misurare l'offensività e la congruità del trattamento sanzionatorio.

  • Codice penale - art. 133

    I criteri dell'art. 133 (circostanze, personalità, precedenti, grado di pericolosità, finalità rieducative, ecc.) vincolano il giudice nella valutazione prognostica per l'adozione di pene sostitutive: il giudizio motivato sul loro insieme è sottratto al sindacato di legittimità.

  • Codice di procedura penale - art. 545-bis (cennato)

    art. 545-bis c.p.p. (menzionato)

    L'introduzione di disposizioni sul regime delle pene sostitutive rafforza il regime discrezionale del giudice dell'esecuzione, che deve motivare il giudizio prognostico in conformità ai criteri di cui all'art. 133 c.p.

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    D.Lgs. 10/10/2022, n. 150 (menzionato)

    Il decreto ha inciso sul quadro normativo relativo alle pene sostitutive e alla valutazione prognostica del giudice, richiedendo l'osservanza dei criteri previsti dall'art. 133 c.p. nella motivazione.

  • Codice di procedura penale - art. 616

    Applicato per l'onere delle spese processuali: in caso di ricorso inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese e alla somma per la Cassa delle ammende, valutata equitativamente.

Massime di principio

  • Per valutare la concessione di una pena sostitutiva il giudice deve motivare la prognosi secondo i criteri dell'art. 133 c.p.: gravità del fatto, personalità, precedenti, pericolosità sociale e finalità rieducative.
  • I precedenti penali possono essere utilizzati come elementi decisivi nella prognosi (natura, numero, epoca), ma non devono essere l'unico argomento; tuttavia, ripetute condanne per reati della stessa natura rafforzano la valutazione negativa.
  • La qualificazione di "lieve entità" ai sensi dell'art. 73, comma 5, non comporta automaticamente l'idoneità alla pena sostitutiva: rilevano le concrete modalità (quantità, frazionamento in dosi, finalità di cessione) e il quadro complessivo del soggetto.
  • Spetta al ricorrente dimostrare in concreto perché la sussunzione del fatto come meno offensivo dovrebbe alterare la prognosi negativa (ad es. elementi nuovi, effettiva trasformazione del comportamento, carenza effettiva di pericolosità).
  • La Corte di Cassazione sindaca la legittimità della motivazione se essa risulta conforme ai criteri normativi e priva di vizi logici; un giudizio discrezionale adeguatamente motivato è difficilmente travolgibile.

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