Cassazione Civile, Ordinanza n. 22281/2026 del 29/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione, davanti alla Corte di cassazione, di una sentenza della Corte d'Appello di Milano resa in una lite analoga ad altre già decise dalle Sezioni Unite. Nel giudizio di legittimità la parte ricorrente principale ha successivamente rinunciato al ricorso con atto del 14 aprile 2026, con riscontro della Regione Lombardia il 15 aprile 2026. La Regione, costituitasi anche in via incidentale, aveva proposto ricorso incidentale condizionato. La ricorrente principale ha chiesto la compensazione delle spese, richiamando la complessità delle questioni di rilievo nomofilattico poi risolte dalle Sezioni Unite nel corso del giudizio. La Corte ha quindi dovuto valutare gli effetti della rinuncia sul processo, sull'eventuale ricorso incidentale condizionato, sulle spese e sull'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del processo per rinuncia rituale al ricorso principale ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Ha conseguentemente ritenuto automaticamente inefficace il ricorso incidentale, poiché condizionato e presupponente l'esame del ricorso principale. Ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità, esercitando il potere discrezionale previsto dall'art. 391 c.p.c., in considerazione della complessità delle questioni e del fatto che esse erano state risolte dalle Sezioni Unite solo in corso di giudizio. Ha inoltre escluso la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, affermando che l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, trattandosi di misura eccezionale e di stretta interpretazione.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso per cassazione, se rituale e intervenuta nei termini, determina l'estinzione del giudizio.
Attribuisce alla Corte un potere discrezionale in ordine alle spese, qui esercitato mediante compensazione integrale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto in caso di rinuncia al ricorso per cassazione; la norma si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità ed è di stretta interpretazione.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma di inserimento del comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso principale per cassazione, se intervenuta nei termini di legge, estingue il giudizio di legittimità.
- Quando il ricorso incidentale è condizionato all'accoglimento del ricorso principale, l'estinzione di quest'ultimo comporta la sopravvenuta carenza di interesse e l'inefficacia automatica del ricorso incidentale.
- Il potere della Corte di decidere sulle spese in caso di estinzione per rinuncia è discrezionale e può essere esercitato con la compensazione integrale ove la controversia presenti particolare complessità o questioni risolte solo successivamente in sede nomofilattica.
- L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere applicato in via estensiva o analogica oltre i casi tassativamente previsti.
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