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Ordinanza

Ordinanza n. 1481/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, ​1) del verbale di scrutinio finale del Consiglio di Classe del 11/06/2026 riferito all'anno scolastico 2025/2026 attestante la non ammissione del ragazzo alla frequenza della classe successiva presso l'istituto; 2) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale ed in particolare nella parte in cui il Consiglio di Classe ha deliberato la sospensione del giudizio di ammissione alla classe successiva dell'alunno; 3) della valutazione finale pubblicata in data 12 giugno 2026 ove l'alunno risulta aver riportato -OMISSIS-in tutte le materie ad eccetto di filosofia, disegno ed educazione civica;

Giustizia amministrativa202601528

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di scrutinio finale e valutazione scolastica recanti la non ammissione dello studente alla classe successiva

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, il verbale del Consiglio di classe relativo all'anno scolastico 2025/2026, nella parte in cui attestava la non ammissione del minore alla classe successiva e la sospensione del giudizio di ammissione, nonché la valutazione finale pubblicata il 12 giugno 2026. Il TAR non ha esaminato i motivi sostanziali concernenti la valutazione scolastica, rilevando preliminarmente che gli intimati non si erano costituiti e che la notificazione telematica del ricorso introduttivo non era stata depositata come documento informatico secondo le regole tecniche del processo amministrativo telematico. Inoltre, la notificazione era stata eseguita presso un indirizzo diverso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege del Ministero, con conseguente vizio di nullità della notifica.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che il vizio della notificazione fosse qualificabile come nullità, e non come inesistenza. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, ha affermato che la rinnovazione della notificazione nulla non è subordinata alla verifica dell'imputabilità del vizio al notificante. Ha quindi ordinato al ricorrente, entro il termine perentorio indicato nell'ordinanza dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, di depositare la notificazione ovvero di rinnovarla, dimostrando la ritualità della notificazione telematica mediante il deposito della copia completa del messaggio di posta elettronica consegnato, in formato di documento informatico conforme alle regole tecniche del PAT. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 21 ottobre 2026; non è stata assunta alcuna decisione sulla domanda cautelare o sul merito dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    la rinnovazione della notifica nulla non può essere subordinata alla valutazione dell'imputabilità del vizio al notificante

    La disciplina è stata considerata alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, che ha dichiarato illegittima la subordinazione della rinnovazione della notifica nulla alla verifica dell'imputabilità del vizio.

  • d.P.C.S. 28 luglio 2021 e successive modificazioni

    Regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico

    La notificazione telematica e il relativo deposito devono rispettare le regole tecniche del PAT; il ricorrente deve depositare la copia completa del messaggio di posta elettronica consegnato in formato di documento informatico.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento dei dati identificativi del minore e degli esercenti la responsabilità genitoriale.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando la notificazione del ricorso amministrativo è affetta da nullità, il giudice deve disporne la rinnovazione senza subordinare tale rimedio alla verifica dell'imputabilità del vizio al notificante, alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 4, c.p.a.
  • La notificazione telematica del ricorso amministrativo deve essere documentata mediante il deposito della copia completa del messaggio di posta elettronica consegnato, in formato di documento informatico conforme alle regole tecniche del processo amministrativo telematico.
  • La notificazione del ricorso introduttivo nei confronti di un'amministrazione rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato deve essere effettuata presso l'Avvocatura dello Stato domiciliataria; la notificazione eseguita presso un diverso recapito è affetta da nullità, ove non ricorrano i presupposti dell'inesistenza.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTermini e notificazione del ricorso
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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