Cassazione Penale, Sentenza n. 28055/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha ritenuto infondato il primo motivo (ne bis in idem) e fondati il secondo e il terzo motivi in quanto i reati erano estinti per prescrizione anteriormente alla sentenza impugnata. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati si sono estinti per prescrizione e non risultano elementi per adottare una pronuncia piu' favorevole ex art. 129, comma 2, c.p.p.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Bruno Roberto impugna la sentenza della Corte d'Appello di Messina che aveva confermato la condanna in primo grado per bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice. Il ricorrente deduceva, tra l'altro, violazione del principio "ne bis in idem" e del divieto di un secondo giudizio (primo motivo) e, nei secondi e terzi motivi, la sopravvenuta estinzione dei reati per prescrizione. La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e già esaminato dal giudice di merito, mentre ha ritenuto fondati i secondi e terzi motivi perché i reati contestati, commessi il 18/07/2012, si erano estinti per prescrizione il 18/01/2020, quindi anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello del 25/09/2020. Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 12602/2015 (Ricci) e l'obbligo del giudice di merito di dichiarare d'ufficio le cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., la Cassazione ha deciso che la sentenza doveva essere annullata senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione, non essendovi elementi per una pronuncia piu' favorevole ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p.
Norme richiamate
Sezioni Unite, n. 12602 del 17/12/2015 (depos. 25/03/2016) - Ricci, Rv. 266818
Sezioni Unite n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266818
Ammissibilita' del ricorso per cassazione che deduca l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata; obbligo del giudice di merito di dichiarare d'ufficio le cause di non punibilita'.
Obbligo del giudice di dichiarare immediatamente le cause di non punibilita' (anche d'ufficio) e possibilita' di adottare provvedimenti consequenziali; comma 2 consente, se vi sono elementi, una pronuncia anche piu' favorevole all'imputato.
Principio "ne bis in idem" / divieto di doppio giudizio
Richiamato dal ricorrente come primo motivo di censura, ma ritenuto manifestamente infondato dal giudice di legittimita' e gia' adeguatamente esaminato dal giudice di merito.
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato e' maturata prima della sentenza impugnata, la Corte di Cassazione puo' annullare la sentenza di merito senza rinvio per estinzione del reato, anche se la causa di estinzione non e' stata dichiarata dal giudice sottostante.
- Il giudice di merito ha l'obbligo di dichiarare d'ufficio le cause di non punibilita' previste dall'art. 129 c.p.p.; l'omissione di tale declaratoria puo' legittimare il ricorso per cassazione.
- Le censure gia' esaminate e respinte dal giudice di merito (es. presunte violazioni del ne bis in idem) vengono valutate dalla Cassazione con tono restrittivo e possono essere ritenute manifestamente infondate se il merito ha fornito motivazioni adeguate.
- In casi di estinzione per prescrizione, la Corte verifica se sussistano elementi per una pronuncia piu' favorevole ex art. 129, comma 2; in assenza di tali elementi si procede all'annullamento senza rinvio.
- In situazioni simili, e' fondamentale calcolare con attenzione i termini di prescrizione e confrontarli con le date delle pronunce di merito per valutare se sussiste causa di estinzione intervenuta prima della sentenza impugnata.
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