Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 08420/2024 del 28/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condomini)

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza del Tribunale di Foggia che aveva declinato la propria competenza ritenendo la controversia devoluta al Giudice di Pace. La lite nasceva dall’uso di un piazzale condominiale da parte di una società conduttrice di un locale al piano terra, mediante collocazione di tavolini, sedie e arredi. Secondo i ricorrenti, l’assemblea condominiale aveva espressamente negato tale uso con delibera non impugnata, sicché la domanda non riguardava semplicemente le modalità o l’estensione quantitativa dell’uso della cosa comune, ma la cessazione di un’occupazione ritenuta illegittima e il rispetto del pari uso ex art. 1102 c.c. Con il primo motivo hanno denunciato violazione degli artt. 7 e 9 c.p.c., sostenendo che la causa non rientrasse nella competenza per materia del Giudice di Pace, ma nella competenza per valore del Tribunale. Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione dell’art. 40, comma 6, c.p.c., assumendo che, essendo stata proposta anche una domanda connessa di competenza del Tribunale, entrambe dovessero essere trattate dal Tribunale stesso.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo corretta la tesi dei ricorrenti secondo cui la controversia non verteva sulle sole modalità qualitative o quantitative di uso dei beni comuni, ma sulla stessa esistenza del diritto a utilizzare il piazzale in quel determinato modo, con conseguente applicazione dei criteri ordinari di competenza per valore e non della competenza per materia del Giudice di Pace. Per effetto dell’accoglimento del primo motivo, il secondo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha quindi dichiarato la competenza del Tribunale di Foggia e ha disposto che il giudizio prosegua davanti a quel giudice, davanti al quale pendeva già, per separazione, anche la domanda connessa di rimozione del chiosco. Il Tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità relativo al regolamento di competenza.

Norme richiamate

  • art. 7 c.p.c.

    Dopo la modifica normativa richiamata dalla Corte, attribuisce al Giudice di Pace le controversie relative alla misura e alle modalità d’uso dei servizi di condominio; resta invece fuori da tale ambito la lite che investe l’esistenza stessa del diritto di uso della cosa comune.

  • art. 9 c.p.c.

    È evocato dai ricorrenti per sostenere che la controversia non rientrasse nella competenza del Giudice di Pace, ma nella competenza del Tribunale per valore.

  • art. 40, comma 6, c.p.c.

    È richiamato come regola di attrazione presso il Tribunale delle cause di competenza del Giudice di Pace connesse, per i motivi di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., ad altra causa di competenza del Tribunale.

  • art. 1102 c.c.

    Serve come parametro sostanziale per distinguere la semplice disciplina dell’uso della cosa comune dalla contestazione del diritto stesso di farne uno specifico uso che impedisca il pari uso degli altri condomini.

Massime di principio

  • Nelle controversie condominiali, la competenza per materia del Giudice di Pace riguarda le cause sulla misura e sulle modalità d’uso dei servizi comuni, cioè quelle che attengono ai limiti qualitativi o quantitativi di esercizio del godimento comune.
  • Quando la domanda mette in discussione non già il modo di esercizio del diritto comune, ma l’esistenza stessa del diritto del singolo condomino o del suo avente causa a utilizzare il bene comune in un determinato modo, la controversia resta soggetta ai criteri ordinari di competenza per valore del Tribunale.
  • Per distinguere la competenza del Giudice di Pace da quella del Tribunale occorre verificare se si controverta di una mera regolazione dell’uso della cosa comune oppure dell’an debeatur del diritto di uso specifico, specie quando l’uso contestato sia ritenuto lesivo del pari uso degli altri partecipanti ex art. 1102 c.c.
  • L’accoglimento del motivo sulla competenza assorbe le censure ulteriori relative alla connessione processuale, quando la decisione impugnata venga comunque superata dalla declaratoria di competenza del giudice diverso.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaParti comuni
RamiProcesso civileCondominioDiritti reali
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.