Cassazione Civile, Ordinanza n. 09299/2026 del 13/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte della società, di una cartella di pagamento emessa per il recupero di interessi relativi al periodo di sospensione giudiziale dell’esecuzione di un precedente avviso di accertamento. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l’appello dell’amministrazione finanziaria, ritenendo applicabile l’art. 20 d.P.R. n. 602 del 1973 e condividendo la tesi della società secondo cui gli interessi richiesti con la cartella erano già stati inclusi nella precedente intimazione di pagamento, con conseguente duplicazione della pretesa. L’Agenzia delle entrate ricorre in Cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 20 d.P.R. n. 602 del 1973: sostiene che non vi fosse alcuna duplicazione, perché l’intimazione riguardava interessi calcolati al netto del periodo di sospensione, che gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo e gli interessi di mora rispondono a discipline diverse e si applicano in momenti diversi, e che, trattandosi di avviso di accertamento impoesattivo, gli interessi di mora erano comunque dovuti dalla notifica dell’atto. La società resiste con controricorso.
La decisione
La Corte ritiene ammissibile e fondato il motivo dell’Agenzia. Osserva che i criteri di calcolo degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo e degli interessi di mora sono fissati dalla legge, che si tratta di interessi diversi, riferiti a momenti diversi, e non cumulabili. Rileva inoltre che la CTR non ha svolto un vero accertamento in fatto sulla concreta entità degli importi e sul loro calcolo, ma ha fondato la decisione su un preteso difetto di prova documentale dell’amministrazione e su elementi presuntivi generici della contribuente. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame, anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
il motivo di ricorso per cassazione è stato proposto per violazione e falsa applicazione di legge, ed è stato ritenuto ammissibile perché attinente alla corretta applicazione della disciplina sugli interessi, non alla ricostruzione del fatto.
art. 20 d.P.R. n. 602 del 1973
disciplina gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo; la Corte ne afferma la previsione legale della misura e ribadisce che tali interessi sono distinti dagli interessi di mora e non si cumulano con essi.
art. 30 d.P.R. n. 602 del 1973
disciplina gli interessi di mora; la Corte evidenzia che il tasso è determinato annualmente con decreto ministeriale e che essi decorrono secondo le regole proprie della riscossione, in modo distinto dagli interessi ex art. 20.
art. 29, comma 1, lett. f), d.l. n. 78 del 2010
per gli avvisi di accertamento impoesattivi prevede la maggiorazione delle somme richieste con gli interessi di mora, calcolati dal giorno successivo alla notifica degli atti; la Corte lo richiama per affermare la diversità e non cumulabilità delle voci di interesse.
viene richiamato dal ricorrente per sostenere il diverso dies a quo del calcolo degli interessi compensativi/da ritardata iscrizione a ruolo nelle ipotesi di omessa ritenuta su dividendi.
la Corte precisa che nel giudizio di legittimità non opera la riproposizione delle domande o eccezioni non accolte prevista da tale norma; le questioni indicate come riproposte dovranno essere esaminate dal giudice di rinvio.
Massime di principio
- Gli interessi previsti dalla disciplina della riscossione hanno natura e funzione differenti a seconda della fase procedimentale in cui maturano; se la legge li colloca in momenti diversi, non possono essere sommati tra loro in assenza di un’espressa base normativa.
- Nel giudizio tributario di legittimità, la censura che investe la corretta applicazione della disciplina legale degli interessi è ammissibile come motivo di violazione di legge e non richiede una nuova ricostruzione del fatto.
- Quando la controversia riguarda la pretesa di interessi iscritti a ruolo o richiesti con intimazione/cartella, il giudice di merito deve verificare in concreto il calcolo degli importi e indicare gli elementi documentali su cui fonda l’eventuale duplicazione, non potendo limitarsi a presunzioni generiche o a un richiamo astratto all’onere di produzione.
- In presenza di un avviso di accertamento impoesattivo, gli interessi di mora decorrono secondo la disciplina speciale della riscossione e non si confondono con gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo; la corretta individuazione del titolo e del periodo di maturazione è decisiva per escludere duplicazioni.
- Nel giudizio di cassazione non opera la semplice riproposizione delle questioni non accolte nei gradi di merito, le quali restano da esaminare dal giudice del rinvio se la sentenza viene cassata.
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