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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11783/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Conflitto negativo di competenza relativo alla rinnovazione della notificazione del decreto che dispone il giudizio nel procedimento per truffa aggravata nei confronti di Samanta Cicatello e Alessandro Bianchi. Alla scadenza, il GUP aveva disposto il rinvio a giudizio; in sede di dibattimento il giudice del dibattimento rilevò la presunta irregolarità delle notifiche del decreto e, ritenendo di non dover procedere lui alla rinnovazione, ordinò la trasmissione degli atti al GUP affinché provvedesse. Il GUP sollevò conflitto negativo lamentando che tale trasmissione costituiva una regressione non consentita del procedimento e che la rinnovazione delle notifiche, se necessaria, spettava al giudice del dibattimento.

La decisione

Il conflitto è stato ritenuto ammissibile e risolto dichiarando la competenza del Tribunale di Catania (giudice del dibattimento). La Corte ha ritenuto abnorme l'atto del giudice che, invece di procedere alla rinnovazione della notificazione del decreto che dispone il giudizio, ha trasmesso gli atti al GUP: la rinnovazione, una volta giunti in fase di dibattimento, è attribuzione esclusiva del giudice del dibattimento ai sensi delle norme richiamate, e non può essere demandata al GUP. Perciò gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Catania che è competente a provvedere.

Norme richiamate

  • art. 28, comma 2, cod. proc. pen.

    Disciplina l'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra giudici: il conflitto è ammissibile se la situazione determina una stasi procedimentale, come quando entrambi i giudici si rifiutano contemporaneamente di provvedere.

  • art. 143, disp. att. cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice del dibattimento la competenza a verificare e gestire le formalità preordinate alla regolare costituzione delle parti, includendo la rinnovazione delle notificazioni del decreto che dispone il giudizio in dibattimento.

  • art. 484, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Rileva la funzione del giudice del dibattimento nella verifica della regolare costituzione delle parti; usata per argomentare che la rinnovazione delle notifiche attiene a tale funzione e spetta al giudice del dibattimento.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 1, n. 46824 del 21/09/2023 e Sez. U., 42603 del 13/07/2023)

    Precedenti usati per confermare il principio secondo cui non opera la preclusione che impedirebbe al GUP di opporsi alla decisione del giudice del dibattimento solo nei casi di atti 'abnormi' e per riaffermare l'esclusività della competenza del giudice del dibattimento in tema di rinnovazione delle notifiche.

Massime di principio

  • Se, in dibattimento, viene rilevata la nullità o l'irregolarità della notificazione del decreto che dispone il giudizio, la rinnovazione della notificazione spetta al giudice del dibattimento e non al GUP.
  • Il conflitto di competenza è ammissibile quando entrambi i giudici (GUP e giudice del dibattimento) si dichiarano contemporaneamente incompetenti e si crea una stasi procedimentale (art. 28, comma 2 c.p.p.).
  • Un provvedimento del giudice che esce dai propri poteri e demanda ad altro giudice un'attività riservata esclusivamente a lui può essere qualificato come atto 'abnorme' e giustificare la declaratoria di competenza in favore del giudice titolare della materia.
  • La dichiarazione di nullità sostanziale o formale del decreto che dispone il giudizio rimane materia di competenza del giudice del dibattimento; il GUP non può impugnarne o sostituirsi al giudice del dibattimento mediante conflitto se la normativa processuale prevede una preclusione, salvo che si tratti di atti abnormi.
  • Per evitare regressioni procedimentali e ritardi ingiustificati, il potere di disporre e controllare la rinnovazione delle notifiche in vista del dibattimento deve essere esercitato dal giudice che procede in dibattimento, garantendo così la continuità e la ragionevole durata del processo.

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