Cassazione Civile, Ordinanza n. 25465/2021 del 21/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società impugnava in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che, dopo aver rigettato sia l'appello dell'Ufficio sia quello della contribuente, aveva confermato in parte l'annullamento dell'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006, limitatamente al rilievo sulla deducibilità di costi per prestazioni rese da altra società, e per il resto aveva confermato l'atto impositivo per IVA e imposte sui redditi. Nel giudizio di legittimità la ricorrente proponeva tre motivi, ma la Corte non li esamina nel merito perché rileva d'ufficio la mancata prova del perfezionamento della notificazione del ricorso per cassazione all'Agenzia delle Entrate: manca infatti in atti l'avviso/cartolina di ricevimento, e l'intimata non si è costituita. La Corte richiama il principio per cui l'avviso di ricevimento è necessario per provare l'instaurazione del contraddittorio; se non prodotto e non essendovi attività difensiva dell'intimato, il ricorso è inammissibile, non potendosi concedere termine per il deposito né disporre rinnovazione della notifica in assenza dei presupposti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto non dimostrato il perfezionamento della notifica del ricorso all'Agenzia delle Entrate, poiché non era stata depositata la cartolina di ricevimento dell'atto spedito a mezzo posta e l'intimata era rimasta contumace. Ha inoltre escluso la possibilità di concedere un termine per integrare la prova della notifica o di rinnovarla ex art. 291 c.p.c. Non ha pronunciato sulle spese perché l'Agenzia delle Entrate non si è costituita.
Norme richiamate
La copia del ricorso spedita per notificazione a mezzo del servizio postale richiede l'avviso di ricevimento per provare il perfezionamento della notificazione e l'instaurazione del contraddittorio.
La raccomandata con cui l'ufficiale giudiziario dà notizia del compimento delle formalità sostitutive deve essere documentata mediante avviso di ricevimento ai fini della prova della notifica.
L'avviso di ricevimento non prodotto può essere depositato fino all'adunanza/camerale prevista, senza necessità di notifica alle altre parti nei limiti indicati dalla norma.
Il deposito dell'avviso di ricevimento è consentito fino all'udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione.
Nel procedimento camerale il deposito dell'avviso di ricevimento è ammesso fino all'adunanza della Corte prima della relazione.
La rinnovazione della notificazione non è disposta quando manca la prova del perfezionamento della notifica e non ricorrono i presupposti processuali indicati dalla Corte.
art. 6, comma 1, L. n. 890 del 1982
Il ricorrente che affermi di non aver ricevuto l'avviso può chiedere rimessione in termini solo dimostrando di essersi tempestivamente attivato per ottenere dall'amministrazione postale un duplicato dell'avviso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata o dell'atto notificato a mezzo posta è necessaria per dimostrare il perfezionamento della notificazione e l'instaurazione del contraddittorio.
- Se l'avviso di ricevimento non è prodotto e il destinatario non si costituisce, il ricorso è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per integrare la prova né, in difetto dei presupposti, la rinnovazione della notificazione.
- Nel rito camerale di legittimità, il deposito dell'avviso di ricevimento resta possibile entro il momento processuale stabilito dalle norme sulla trattazione del ricorso, ma la mancata produzione nei termini comporta l'inammissibilità.
- La richiesta di rimessione in termini per mancato ricevimento dell'avviso presuppone la prova documentale di una tempestiva attivazione per ottenere il duplicato dall'amministrazione postale.
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