Cassazione Penale, Sentenza n. 22427/2024 del 04/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di merito contestando: 1) la mancanza della condizione di procedibilità (querela), deducendo che la querela non sussisterebbe o sarebbe invalida; 2) profili relativi alla prova della responsabilità penale e all'utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p. La Corte di legittimità ha ritenuto che la questione sulla sussistenza/validità della querela sia accertamento di fatto prerogativa del giudice del merito, sindacabile in Cassazione solo se illogico o contrario al diritto; ha inoltre osservato che la manifestazione di volontà di perseguire l'autore può essere desunta anche se la polizia giudiziaria ha qualificato oralmente la dichiarazione in modo diverso, applicando il principio del "favor querelae" in caso di incertezza. Sul tema delle dichiarazioni predibattimentali la Corte ha richiamato la giurisprudenza (Corte EDU e Cassazione) secondo cui tali dichiarazioni possono fondare la condanna se compensate da solide garanzie procedurali e da riscontri, e ha ritenuto che nel caso di specie i giudici del merito abbiano adeguatamente motivato e verificato tali garanzie.
La decisione
La Corte ha dichiarato il primo motivo infondato quanto a merito, e ha ritenuto il secondo motivo teso a una rivalutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità; nonostante la non manifesta infondatezza del primo motivo, ha pronunciato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato, con conseguente assorbimento dell'ulteriore motivo in punto di pena. In sostanza la sentenza impugnata è annullata perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
Le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p. possono essere utilizzate come base dell'accertamento di responsabilità purché l'assenza di contraddittorio sia controbilanciata da solide garanzie procedurali (accurato vaglio di credibilità, compatibilità con il contesto, elementi di riscontro).
principio del "favor querelae"
In caso di incertezza sull'esistenza o sulla validità della querela, le situazioni dubbie vanno interpretate in senso favorevole alla querela, ossia a favore della procedibilità quando emerga in qualche modo la volontà di perseguire l'autore.
Corte EDU, Al-Khawaja e Tahery c/ Regno Unito (15/12/2011)
Sovrintende al principio che dichiarazioni extragiudiziali possono essere usate nel processo solo se esistono sufficienti garanzie che garantiscano l'equità del procedimento e compensino l'assenza di contraddittorio.
Corte EDU, Schatschaachwili c/ Germania (15/12/2015)
Conferma i principi di Al-Khawaja in tema di ammissibilità e peso probatorio delle dichiarazioni rese fuori dal contraddittorio, richiedendo garanzie procedurali e riscontri.
Cassazione, Sez. 6, n. 50994 del 26/03/2019 (D.)
Giurisprudenza interna che recepisce i criteri della Corte EDU: le dichiarazioni predibattimentali possono essere determinanti se l'assenza di contraddittorio è compensata da accertamenti di credibilità e riscontri.
Cassazione, Sez. 2, n. 19864 del 17/04/2019 (Mellone)
Ulteriore decisione che conferma la possibilità di utilizzare dichiarazioni extraprocedimentali purché vi siano solide garanzie procedurali e riscontri.
principio della prescrizione del reato
La prescrizione estingue il reato e comporta l'annullamento della sentenza penale impugnata quando, nel frattempo, il termine di prescrizione si è compiuto; in tal caso la Cassazione può annullare senza rinvio.
Massime di principio
- La sussistenza e validità della querela è questione di fatto: il giudice del merito valuta la manifestazione della volontà di perseguire l'autore e la Cassazione interviene solo se la valutazione è illogica o manifestamente viziata.
- Una dichiarazione orale ricevuta dalla polizia giudiziaria può assumere efficacia di querela se da essa o da altri elementi emerge chiaramente l'intento di perseguire; in caso di dubbio applicare il favor querelae.
- Le dichiarazioni predibattimentali ai sensi dell'art. 512 c.p.p. possono essere utilizzate per la condanna se l'assenza di contraddittorio è bilanciata da solide garanzie procedurali (vaglio di credibilità) e da elementi di riscontro esterni.
- In Cassazione non è consentita una rinnovata valutazione globale delle prove a meno che non siano individuati specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali operati dal giudice di merito.
- Anche se alcuni motivi di ricorso non risultano manifestamente infondati, l'intervenuta prescrizione del reato può condurre all'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio; pertanto, la prescrizione resta una fattispecie decisiva indipendentemente dall'esito degli altri motivi.
- Prassi consigliata: chi agisce (parte offesa) dovrebbe formalizzare chiaramente la volontà di perseguire (querela scritta se possibile) e raccogliere elementi di riscontro che corroborino le dichiarazioni rese fuori dal contraddittorio, per ridurre il rischio che la prova venga disattesa o ritenuta insufficiente.
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