Cassazione Civile, Ordinanza n. 06594/2026 del 19/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da una procedura concorsuale nella quale, dopo l’apertura del concordato preventivo di una società, il Tribunale aveva revocato l’ammissione al concordato ex art. 173 l.fall. a seguito di una valutazione peritale che aveva evidenziato una rilevante sopravvalutazione del compendio aziendale rispetto al piano. Poco dopo, la società aveva presentato una nuova domanda di concordato con riserva ex art. 161, comma 6, l.fall., mentre era già pendente un’istanza di fallimento del Pubblico Ministero; il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la seconda domanda e aveva pronunciato il fallimento. La Corte d’Appello aveva rigettato il reclamo, ritenendo che non vi fosse violazione del contraddittorio e che la nuova domanda “in bianco” fosse abusiva, perché presentata solo per ritardare la dichiarazione di fallimento dopo che la debitrice aveva avuto tutto il tempo per correggere le criticità del primo piano. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: (1) violazione del contraddittorio e decisione “a sorpresa” sulla inammissibilità della seconda domanda; (2) omessa pronuncia o erronea applicazione dell’art. 161, comma 9, l.fall.; (3) violazione dei principi di difesa e del regime del concordato con riserva, sostenendo che l’abuso non poteva essere anticipatamente ravvisato senza il deposito del piano; (4) motivazione apparente sulla ragione dell’inammissibilità; (5) e (6) ulteriore censura sul momento in cui può essere valutato l’abuso dello strumento concordatario; (7) omessa motivazione sulle contestazioni relative alle stime dei beni e degli assets poste a base della revoca ex art. 173 l.fall.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso e ha condannato la ricorrente alle spese. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il Tribunale aveva chiaramente indicato che l’udienza era fissata anche per valutare l’ammissibilità della seconda domanda di concordato con riserva, cosicché non vi era stata alcuna decisione a sorpresa né lesione del contraddittorio. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la Corte territoriale aveva ritenuto assorbita la questione interpretativa dell’art. 161, comma 9, l.fall. alla luce dell’accertato abuso concreto. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la censura mirava in realtà a rimettere in discussione un accertamento di fatto del giudice di merito: la seconda domanda era stata presentata non per regolare la crisi, ma per differire il fallimento; tale valutazione è coerente con il principio, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il concordato preventivo presentato con finalità meramente dilatoria integra abuso del processo ed è inammissibile. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la motivazione della sentenza d’appello era ritenuta sufficiente e la Corte non è tenuta a confutare analiticamente ogni singolo argomento. Anche il quinto e il sesto motivo sono stati dichiarati inammissibili perché non colpivano la ratio decidendi: la Corte di merito aveva fondato la decisione sull’accertamento dello scopo dilatorio della domanda prenotativa, senza necessità di attendere il deposito del piano. Il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile poiché si risolveva in una critica al merito delle valutazioni tecniche e probatorie sulle stime degli assets, attività riservata al giudice di merito.
Norme richiamate
consente la revoca dell’ammissione al concordato quando emergano presupposti ostativi o condotte incompatibili con la prosecuzione della procedura, qui valorizzati a seguito di nuove stime sfavorevoli del patrimonio.
la domanda di concordato con riserva può essere scrutinata quanto alla sua ammissibilità anche in relazione all’uso abusivo dello strumento, quando emerga che sia finalizzata solo a differire il fallimento.
la questione interpretativa sul limite temporale dei due anni è stata ritenuta irrilevante e assorbita dall’accertamento in concreto dell’abuso.
art. 101 Cost.
richiamato come parametro del diritto al contraddittorio e alla difesa; la Corte ha escluso la sua violazione perché il thema decidendum era stato previamente indicato.
art. 111 Cost.
richiamato sia in relazione al contraddittorio sia al requisito di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza di merito sufficiente e non apparente.
non vi è omessa pronuncia quando il giudice dichiara assorbita la questione interpretativa perché ritenuta irrilevante rispetto alla ratio decidendi.
il vizio di motivazione è escluso quando la sentenza espone in modo congruo e logico le ragioni decisive della decisione.
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza difensiva; la Corte non ha ravvisato lesioni del diritto di difesa.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come motivo di ricorso per violazione di legge; la Corte ha rilevato che alcune censure miravano in realtà a contestare accertamenti di fatto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato per vizi di motivazione o nullità della sentenza; la Corte ha escluso sia la motivazione apparente sia il difetto di contraddittorio.
richiamato solo per il procedimento in camera di consiglio e la memoria depositata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per il contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La domanda di concordato preventivo, anche con riserva, è inammissibile quando, valutata in concreto, risulti utilizzata non per la regolazione della crisi d’impresa ma per conseguire un effetto meramente dilatorio rispetto alla dichiarazione di fallimento; in tal caso l’abuso del processo assorbe ogni diversa questione interpretativa sulla disciplina del preconcordato.
- Il giudice può desumere l’abuso dello strumento concordatario da elementi oggettivi del caso concreto, tra cui la sequenza temporale delle iniziative processuali, il pregresso tempo disponibile per correggere il piano e la scelta di depositare una nuova domanda solo dopo l’esito sfavorevole della precedente procedura o la notifica dell’istanza di fallimento.
- Non si verifica una decisione a sorpresa quando il giudice, in un decreto di fissazione dell’udienza, abbia già indicato che saranno esaminate l’ammissibilità della nuova domanda e le conseguenze della revoca del precedente concordato; il contraddittorio è rispettato se la questione controversa risulti sufficientemente prospettata alle parti.
- La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per rimettere in discussione un accertamento di fatto del giudice di merito, come la valutazione circa la finalità abusiva della domanda o l’attendibilità delle stime tecniche; tali apprezzamenti sono sindacabili in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale consentito.
- Il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni argomento delle parti: è sufficiente che individui le ragioni decisive della decisione e l’iter logico seguito, potendo implicitamente disattendere le argomentazioni incompatibili con il decisum.
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