Cassazione Civile, Ordinanza n. 30884/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da quattro avvisi di accertamento per maggiore ICI relativa agli anni 2005-2008 e dalle correlate sanzioni. La fondazione, avvalendosi della definizione agevolata delle sanzioni prevista dall'art. 17, comma 2, d.lgs. 472/1997, pagava le sanzioni in misura ridotta. Successivamente riceveva una cartella di pagamento con richiesta delle imposte, delle sanzioni e degli interessi, al netto di quanto già versato. La tesi del comune era che la definizione agevolata delle sanzioni fosse subordinata al pagamento anche del tributo, secondo la disciplina speciale dell'ICI. La CTR aveva condiviso tale impostazione e aveva ritenuto legittima la pretesa. Con il ricorso per cassazione la fondazione deduceva omessa motivazione, nullità della sentenza per contrasto tra dispositivo e motivazione e violazione di norme tributarie, sostenendo che la riduzione della sanzione ex art. 17 d.lgs. 472/1997 fosse applicabile anche all'ICI senza necessità di contestuale pagamento dell'imposta, restando impregiudicata la contestazione del tributo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, richiamando un precedente identico e ribadendo che la disciplina generale dell'art. 17, comma 2, d.lgs. 472/1997 consente la definizione agevolata delle sole sanzioni anche per violazioni relative all'ICI, senza che ciò comporti acquiescenza sulla pretesa tributaria. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della fondazione e dichiarando che essa era tenuta esclusivamente al pagamento delle somme portate in cartella a titolo di imposte con i relativi interessi. Ha compensato le spese dei gradi di merito e condannato il comune al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 17, comma 2, d.lgs. 472/1997
"E' ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso"
La disposizione generale consente la definizione agevolata delle sanzioni con pagamento ridotto, lasciando impregiudicata la contestazione del tributo e non richiedendo, per tale sola definizione, il contestuale pagamento dell'imposta.
art. 14, comma 4, d.lgs. 504/1992
"Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del d.lgs. 472/1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione"
La Corte lo legge come previsione riferita al caso di adesione del contribuente con pagamento del tributo dovuto e della sanzione, ma non come norma idonea a escludere la disciplina generale dell'art. 17 per la definizione delle sole sanzioni.
Richiamati dalla CTR, ma ritenuti non decisivi per negare l'applicabilità della definizione agevolata delle sanzioni in materia ICI.
Rientra nel sistema procedimentale generale delle sanzioni tributarie, ritenuto applicabile in via generale a tutti i tributi.
art. 1, comma 161, L. 296/2007
Norma invocata nel ricorso, ma non assunta come decisiva nella motivazione della Corte.
Richiamati nel quadro normativo dell'ICI e nella disputa sull'applicabilità della definizione agevolata.
art. 65 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
Richiamato per affermare il ruolo della Cassazione nell'assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge.
Massime di principio
- La definizione agevolata delle sanzioni tributarie prevista dalla disciplina generale consente al contribuente di estinguere la sola pretesa sanzionatoria con pagamento ridotto, senza che ciò equivalga ad acquiescenza rispetto alla pretesa impositiva principale.
- L'atto di contestazione e irrogazione delle sanzioni è autonomo rispetto al procedimento di accertamento del tributo: la scelta di definire la sanzione non preclude la successiva o contestuale contestazione dell'imposta.
- Le norme speciali in materia di singoli tributi non possono essere interpretate in modo da comprimere, senza espressa previsione, la facoltà generale del contribuente di definire solo la sanzione e mantenere impregiudicato il merito dell'accertamento tributario.
- Quando la questione di diritto è già stata risolta in modo univoco dalla giurisprudenza di legittimità e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente nel merito.
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