Cassazione Civile, Ordinanza n. 21890/2022 del 11/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Il ricorrente, difensore di persona imputata in un processo penale ammessa al patrocinio a spese dello Stato, impugnava il provvedimento del tribunale che, in sede di opposizione alla liquidazione dei compensi, aveva rigettato la richiesta di riconoscimento dell'indennità di trasferta e del rimborso delle spese di viaggio. Il tribunale aveva ritenuto applicabile l'art. 15 del DM n. 55/2014 e aveva negato le voci richieste perché mancava, a suo dire, la prova documentale non solo del viaggio, ma anche dell'effettivo utilizzo dell'autoveicolo proprio del difensore. Con il primo motivo il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 27 del DM n. 55/2014, sostenendo che la prova dello spostamento per partecipare a due udienze dinanzi al Tribunale di Vercelli risultava dai verbali di causa e che, una volta dimostrato lo spostamento, spettavano sia l'indennità di trasferta sia il rimborso delle spese vive calcolato secondo il parametro chilometrico di un quinto del costo di un litro di carburante, oltre alle spese documentate di pedaggio e parcheggio. Con il secondo motivo denunciava omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., osservando che il giudice dell'opposizione aveva rigettato integralmente la domanda senza considerare la specifica censura relativa al mancato riconoscimento dell'indennità di trasferta, che sarebbe dovuta una volta documentato lo spostamento dalla sede professionale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei limiti motivati, ritenendo fondate entrambe le censure. Ha chiarito che l'indennità di trasferta e il rimborso delle spese vive previste dall'art. 15 del DM n. 55/2014 sono spettanze distinte e cumulabili, e che non può pretendersi, ai fini del rimborso parametrato al costo del carburante, la prova specifica dell'effettivo utilizzo dell'autoveicolo proprio del difensore quando sia già documentato lo spostamento e la partecipazione all'attività processuale. Ha inoltre rilevato che il giudice di merito aveva omesso di esaminare la domanda relativa all'indennità di trasferta, erroneamente ritenendola assorbita. Di conseguenza ha cassato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Vercelli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
indennità di trasferta; rimborso delle spese di viaggio; cumulo delle spettanze
La norma prevede che, documentato lo spostamento del difensore per l'espletamento del mandato, siano dovute l'indennità di trasferta e il rimborso delle spese vive, trattandosi di voci autonome e cumulabili; non è richiesta la prova puntuale dell'effettivo uso dell'autovettura personale, salvo i casi in cui si chiedano specificamente spese documentate di pedaggio e parcheggio.
indennità chilometrica corrispondente a un quinto del costo di un litro di carburante
Il rimborso delle spese di viaggio va parametrato secondo il criterio chilometrico previsto dalla norma.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio
Il motivo, pur formalmente rubricato come omesso esame di fatto decisivo, è stato inteso dalla Corte come censura di omessa pronuncia su una specifica domanda o doglianza relativa all'indennità di trasferta.
Massime di principio
- Quando la normativa riconosce in modo distinto l'indennità di trasferta e il rimborso delle spese di viaggio, tali voci non possono essere trattate come alternative o assorbenti l'una dell'altra, ma vanno considerate cumulabili se ne ricorrono i presupposti.
- Ai fini del rimborso delle spese di viaggio del difensore, è sufficiente la prova dell'effettivo spostamento e della partecipazione all'attività processuale; non può essere imposto, in via generale, l'onere di dimostrare con specifica documentazione l'uso materiale del proprio veicolo quando il parametro di liquidazione è forfettariamente ancorato al costo del carburante.
- La mancata risposta del giudice su una domanda o censura autonoma integra un vizio decisorio che impone la cassazione della decisione, non potendo la questione ritenersi assorbita da una diversa statuizione su un profilo solo contiguo.
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