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Ordinanza

Ordinanza n. 1154/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202602141

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro la mancata proroga del programma di protezione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La persona fisica appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva negato la sospensione degli effetti degli atti contestati, in particolare della decisione della Commissione centrale nella parte in cui non prorogava il programma di protezione. Quanto al fumus boni iuris, l'appellante richiamava successive dichiarazioni rese al Servizio Centrale di Protezione, con le quali avrebbe chiesto di intestare un immobile alla moglie invalida, e contestava la scelta eccezionale e derogatoria di intestare il bene al figlio. Tuttavia, non ha prodotto i documenti richiamati né allegato le ragioni poste a fondamento dell'intestazione al figlio, sostenendo implicitamente esigenze di riservatezza. Quanto al periculum in mora, non ha esposto con sufficiente chiarezza i profili di pregiudizio grave e irreparabile derivanti dall'esecuzione degli atti impugnati.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. Ha ritenuto insussistente, allo stato degli atti, il fumus boni iuris perché i documenti richiamati nel gravame non erano stati prodotti e non erano state chiarite le ragioni della scelta eccezionale di intestare l'immobile al figlio; la mera esigenza di riservatezza non appariva prima facie soddisfatta, poiché il figlio risultava comunque agevolmente individuabile mediante visure anagrafiche e catastali. Ha inoltre ritenuto non adeguatamente dimostrato il periculum in mora, non essendo stati indicati chiaramente pregiudizi gravi e irreparabili. Ha rilevato, infine, che era divenuto inoppugnabile il primo provvedimento della Commissione centrale nella parte relativa alla mancata proroga del programma di protezione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Visto l’art. 62 cod. proc. amm.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'appello cautelare deciso dal Consiglio di Stato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    È stata richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della persona interessata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

    È stato richiamato a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, ai fini dell'oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare, il fumus boni iuris non può essere adeguatamente valutato quando la parte richiama documenti decisivi senza produrli e non espone le ragioni poste a fondamento della scelta amministrativa o privata oggetto di contestazione.
  • La mera invocazione di esigenze di riservatezza non dimostra, di per sé, il fumus boni iuris di una scelta di intestazione patrimoniale a un familiare, quando il soggetto intestatario sia comunque agevolmente individuabile mediante registri anagrafici o catastali.
  • La concessione della tutela cautelare richiede l'allegazione chiara di un pregiudizio grave e irreparabile; una prospettazione generica del periculum in mora non è sufficiente.
  • La parte di un provvedimento amministrativo divenuta inoppugnabile non può essere utilmente rimessa in discussione nell'ambito della successiva domanda cautelare.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareMisure prefettizie di sicurezza
RamiProcesso amministrativoAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoDecadenza e tardività

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