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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27260/2026 del 20/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per intervenuta rinuncia validamente formulata dall'interessato. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando elementi per escluderla, al versamento di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza di Catania aveva rigettato l'istanza di misure alternative presentata da un detenuto. Avverso tale ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione tramite difensore, chiedendone l'annullamento. Tuttavia, nelle more, l'interessato ha reso dichiarazione all'ufficio matricola dell'istituto di detenzione, in data 23 marzo 2026, con cui ha rinunciato al ricorso. La Corte ha quindi rilevato che la rinuncia, regolarmente effettuata, rendeva il ricorso inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di elementi per escluderla, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • sentenza n. 186 del 2000

    Richiamata per il principio relativo alla condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in mancanza di elementi per escluderla.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, se regolarmente effettuata dall'interessato, determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende è dovuta salvo che emergano elementi idonei a escluderla.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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