Cassazione Civile, Ordinanza n. 33918/2025 del 23/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (utente)
La controversia
Una persona fisica aveva proposto opposizione davanti al Tribunale contro una cartella di pagamento relativa a presunti consumi di acqua potabile per l'anno 2005, contestando la pretesa del consorzio sotto vari profili sostanziali, tra cui la mancata comunicazione dei consumi, l'assenza di misuratori individuali, la genericità delle richieste e la violazione di disposizioni regionali. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione ritenendo prescritto il credito. Il consorzio aveva appellato la decisione nei confronti della sola opponente, senza citare l'agente della riscossione che aveva emesso e notificato la cartella; la controparte aveva eccepito la nullità dell'appello per mancata chiamata dell'agente. La Corte d'appello aveva rigettato l'eccezione, ritenendo l'agente della riscossione non litisconsorte necessario. In cassazione, la ricorrente ha denunciato, con il primo motivo, la violazione dell'art. 331 c.p.c. e la nullità dell'atto di citazione in appello per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di Equitalia Sud S.p.A. (poi Agenzia delle Entrate-Riscossione), sostenendo che si trattasse di litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione recuperatoria contro l'ente impositore. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, ha ritenuto fondato il primo motivo e ha affermato che, in una opposizione recuperatoria alla cartella, l'agente della riscossione che ha notificato l'atto impositivo è litisconsorte necessario con l'ente creditore; in ogni caso, essendo la stessa società già parte del primo grado, operava un litisconsorzio processuale. Perciò la mancata integrazione del contraddittorio in appello ha determinato la nullità dell'intero secondo grado e della sentenza impugnata. La sentenza della Corte d'appello di Roma è stata cassata con rinvio alla medesima Corte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
In presenza di litisconsorzio necessario o processuale, l'impugnazione deve essere estesa alle parti necessarie; la mancata integrazione del contraddittorio in appello comporta la nullità del grado e della sentenza che lo definisce.
art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Il ricorso per cassazione non è inammissibile se, pur redatto in modo ridondante o ripetitivo, consente comunque di comprendere il fatto processuale e la censura proposta.
La decisione è stata assunta in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il procedimento in cassazione.
Massime di principio
- Nelle opposizioni c.d. recuperatorie avverso cartella di pagamento, quando la contestazione investe la stessa esistenza della pretesa creditoria resa nota dall'atto esattoriale, sussiste legittimazione passiva concorrente dell'ente creditore e dell'agente della riscossione, con conseguente litisconsorzio necessario tra i medesimi.
- Se un soggetto è già stato parte del giudizio di primo grado, anche se contumace, l'impugnazione deve essere proposta nei suoi confronti per evitare la formazione di giudicati incompatibili; la sua mancata evocazione non determina nullità dell'atto di appello ma impone l'integrazione del contraddittorio.
- La mancata integrazione del contraddittorio in presenza di litisconsorzio necessario o processuale comporta la nullità dell'intero giudizio di impugnazione e della decisione resa all'esito.
- La valutazione di ammissibilità del ricorso per cassazione va compiuta in modo sostanzialistico: non è inammissibile un ricorso solo perché eccessivamente prolisso, se la censura e i fatti processuali essenziali restano comprensibili.
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